Una storia infinita quella della “tariffa corrispettivo” e della sua natura giuridica.
La III Sezione Civile della Cassazione, con l’Ordinanza n. 23949 pubblicata il 25 settembre 2019, ha deciso di rinviare alle SS.UU. la risoluzione della questione di massima relativa alla qualificazione della “Tariffa”.
Il Supremo Collegio, con la citata copiosa pronuncia, ha proceduto ad una disamina del quadro normativo e della giurisprudenza formatasi nel tempo sulle problematiche in questione.
Il panorama legislativo, a partire dalla disciplina della TARSU di cui al Capo III del decr. legisl. n. 507/1993,, ha visto nell’ultimo ventennio l’introduzione della Tariffa (c.d. TIA 1) per effetto dell’art. 49 del DECRETO RONCHI (n. 22/1997), sostituita dalla TIA2 ( tariffa integrata ambientale ) disciplinata dall’art. 238 del decr. legisl. m. 152/2006, poi la TARES ( D.L. n. 201/2011), ed infine la TARI di cui alla Legge n. 147/2013, tutto condito da una serie di rinvii circa l’applicazione delle varie norme.
L’art. 1 della Legge n. 157/2013, istitutiva della TARI (Tassa Rifiuti), a decorrere dal primo gennaio 2014, ha consentito ai Comuni di applicare, in alternativa alla TARI classica, una TARIFFA CORRISPETTIVO (denominata anche TARIP O TARIFFA PUNTUALE) laddove sia operativo un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti. Un decreto del Ministero Ambiente del 29 aprile 2017 ha precisato che la TARIFFA PUNTUALE è integrata con la misurazione puntuale dei soli rifiuti indifferenziati, consentendo che la quota variabile possa essere attribuita sulla base del “numero dei servizi messi a disposizione della medesima utenza, anche quando questa non li utilizzi” con ciò riproponendo le medesime problematiche insorte a proposito di TIA1 e TIA2.
Tale complesso sistema legislativo, arricchito dalle disposizioni contenute nelle delibere adottate dai Comuni in virtù del potere regolamentare attribuito loro dall’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997, produceva l’effetto di un copioso inarrestabile contenzioso volto a dirimere le questioni insorte da parte dei contribuenti, degli enti impositori, delle aziende di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Molte le decisioni della Cassazione circa la natura della tariffa, privatistica o tributaria e circa la conseguente applicabilità o meno dell’IVA. Sulla TIA 1 la giurisprudenza si è orientata nel considerarla una mera variante della TARSU, e, quindi, di natura tributaria. Sulla TIA2, anche con l’intervento della Consulta, si è posto il problema se considerare innovativa la sua istituzione e diversa rispetto alla TIA!, e la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso della natura privatistica e di corrispettivo, con assoggettamento all’IVA.
Fatte queste premesse, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23949/2019 in esame, ha ravvisato la presenza nella copiosa giurisprudenza presa in esame di elementi tra loro in antitesi, dai quali emerge l’esigenza che la questione relativa alla natura giuridica del prelievo esige una pronuncia della Corte a SS.UU. volta ad assicurare l’uniforme interpretazione del diritto oggettivo (nell’esercizio della funzione nomofilatica di detto Organismo) in quanto:
“…si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico applicativa che da essa scaturiscono, sia con riferimento alla predetta tariffa integrata ambientale, sia riguardo alla istituzione della (successiva) TARI, regolata dall’articolo 1, comma 641 e seguenti della legge n. 147 del 2013 che prevede che i Comuni, ove sia operante un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, possano applicare una tariffa corrispettiva in alternativa alla Tari”.
Particolarmente significativo, in questa pronuncia, il coinvolgimento della TARI e l’importanza che il giudizio delle SEZIONI UNITE potrà assolvere nelle discussioni ed i confronti in atto da parte dei soggetti interessati.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III CIVILE – ORDINANZA N. 23949/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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