L’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione ed è quindi idoneo a far sorgere in capo a questi l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 del c.p.c. ed è, pertanto, ascrivibile tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ex art. 19 del decr. legisl. n. 546/1992.
E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione – Sez. V Civ.- con la sentenza n. 11481/2018, pubblicata in data 11 maggio 2018.
La controversia è stata originata dal ricorso per Cassazione proposto da Equitalia avverso la decisione della CTR Lombardia di rigetto dell’appello relativo ad un pignoramento c/o terzi nel presupposto che la notifica della cartella di pagamento fosse da ritenere INESISTENTE in quanto consegnata a persona diversa dal destinatario. Equitalia ha sostenuto la erroneità della decisione CTR che avrebbe dichiarato la giurisdizione del giudice tributario senza considerare che l’art. 19 del decr. legisl. n. 546/1992 riserva al giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, e, quindi, anche quelli del pignoramento.
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite la quale ha individuato il discrimine tra giudice ordinario e giudice tributario nella notificazione della cartella, con la competenza del giudice tributario prima della notifica della cartella e del giudice ordinario dopo tale notifica. Ne deriva che l’impugnazione di un atto di pignoramento non preceduto dalla notificazione integra una opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nella quale si fa valere una NULLITA’ DERIVATA, che è devoluta al giudice tributario perché si situa prima della notificazione in questione. Ai fini della giurisdizione, insomma, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione; rileva, invece, il dedotto vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto della espropriazione forzata.
Correttamente, ad avviso del Supremo Collegio, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento fondando la propria decisione sulla circostanza che la consegna della raccomandata era stata effettuata a soggetto giuridico diverso dal destinatario per stessa ammissione del servizio postale che aveva attestato l’errore con una lettera indirizzata al contribuente. Sul tema è stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale il concetto di “NOTIFICA INESISTENTE” è da riservare ad ipotesi eccezionali tra le quali quella in cui l’Ufficiale giudiziario non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario. E. buon uso ha fatto la CTR dell’insegnamento della Corte in base al quale :” in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all “’an debeatur” salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11481/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it