La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, è intervenuta in tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada con l’ordinanza n. 2202/2025, chiarendo come il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell’illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione.
Nella specie, si legge ancora nella nota diffusa a margine dei fatti di causa, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all’art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell’esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto
Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Massime precedenti Vedi: N. 27702 del 2019 Rv. 655683-01, N. 7681 del 2014 Rv. 630503-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione