Sarà una settimana prevedibilmente intensa, quella che attende l’Aula del Senato, con le attenzioni di tutti puntate sul ddl Concorrenza, per capire se davvero il tormentato provvedimento è giunto al termine della sua lunghissima permanenza (più di un anno e mezzo!) a Palazzo Madama.
Forse oggi, infatti, si saprà se il Governo presenterà il suo maxiemendamento sul testo (con il recepimento della formulazione approvata ad agosto 2016 dalla Commissione Industria, fatti salvi alcuni necessari interventi correttivi di natura tecnica) ponendo la già annunciata questione di fiducia o se, dunque, il ddl 2085 conoscerà ancora un rinvio che, a questo punto, avrebbe un suono quanto mai sinistro sulle sorti della legge.
Questione di ore, e si saprà se, dopo quasi 800 giorni dalla sua presentazione, la prima legge annuale su mercato e concorrenza del nostro Paese imboccherà la dirittura d’arrivo: l’approvazione (eventuale) dell’Aula del Senato, infatti, non sarebbe ancora l’atto conclusivo del suo lungo iter, dal momento che le molte modifiche introdotte a Palazzo Madama sul testo approvato a Montecitorio nell’ottobre del 2015 impongono una terza lettura alla Camera. Che, le previsioni al riguardo sono concordi, non si annuncia però come una passeggiata di salute.
Ma cosa prevede il testo e quali sono le misure per liberalizzare messe a punto dal ddl?
FARMACIE E SERVIZI SANITARI – Le farmacie potranno essere società di capitali. Il ddl estende la possibilità della titolarità dell’esercizio della farmacia privata alle società di capitali purché le società in questione abbia come oggetto esclusivo la gestione di farmacie. I soci non potranno essere però medici, ma solo persone fisiche iscritte all’albo dei farmacisti, che abbiano conseguito una titolarità o l’idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Anche informatori scientifici e produttori di farmaci sono incompatibili con la partecipazione alle società di gestione di farmacie private. Le farmacie che si trovano in comuni piccoli (6.600 abitanti) potranno optare per il trasferimento territoriale della farmacia in comuni della stessa regione, previo pagamento di una tassa di concessione governativa. Soppresso anche il limite delle titolarità di quattro farmacie, e la condizione che le stesse farmacie siano ubicate nella provincia dove la società ha sede legale. Il testo contiene poi norme sulla modalità di fornitura dei cosiddetti farmaci di fascia H, ossia i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e per i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta, che possono essere venduti solo in farmacia. Novità anche sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modifiche del foglietto illustrativo. La norma vigente prevede che l’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) possa autorizzare la vendita al pubblico di tali scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. Nel caso di autorizzazione da parte dell’Aifa, il cittadino potrà scegliere tra il ritiro del nuovo bugiardino in formato cartaceo o digitale. Quanto agli orari e ai periodi di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, queste possono rimanere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, previa comunicazione all’autorità sanitaria competente.
ASSICURAZIONI – Più sconti e meno frodi. Il Capo II del ddl prevede modifiche al Cap (il codice di assicurazioni private) con particolare attenzione alle Rc Auto e in materia di fondi pensione. Il testo prevede sconti sulle polizze Rc Auto per gli automobilisti che accettano l’ispezione del veicolo, l’installazione della scatola nera e del meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico. Il testo prevede inoltre una maggiorazione degli sconti sulle polizze Rc Auto nelle regioni a più alto tasso di incidenti e l’introduzione di tabelle per il risarcimento delle macro e delle microlesioni derivanti da sinistri. Altre norme riguardano le compagnie assicurative che devono stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe Rc auto. In caso di mancata accettazione della proposta, per le imprese di assicurazione scatta l’obbligo di ricalcolare il premio, inviando al consumatore un nuovo preventivo. Tra le misure previste dal ddl anche quelle per limitare la moltiplicazione dei cosiddetti ‘testimoni di comodo’ (ed evitare quindi testimonianze prodotte successivamente all’incidente) e norme per contrastare le frodi assicurative. Maggiori poteri all’Ivass: l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni avrà il ruolo di vigilanza e controllo sull’attuazione delle norme previste dal provvedimento.
FONDI PENSIONI – Viene modificata la disciplina delle forme pensionistiche complementari, in particolare viene sancito il diritto all’anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell’attività lavorativa (anche per l’inoccupazione per 24 mesi), dei riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.
COMUNICAZIONI – Il testo del provvedimento prevede la semplificazione delle procedure per la mobilità della domanda della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet. Semplificate anche le modalità di recesso o di passaggio a un altro operatore con la garanzia di recesso o di cambio gestione in via telematica. Il ddl introduce inoltre la durata massima dei contratti di promozione, che non potrà superare i 24 mesi. Quanto ai costi di uscita, questi dovranno essere proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione. Previste novità sull’acquisto di biglietti per il teatro, il cinema e gli spettacoli, che potranno essere pagati con credito telefonico, mentre per quanto riguarda le ‘comunicazioni indesiderate’, l’operatore di telemarketing dovrà comunicare l’identità del soggetto per conto del quale avviene il contatto, nonché lo scopo commerciale o promozionale del contatto. La chiamata sarà consentita solo se l’abbonato darà un consenso esplicito. Sono previsti poi obblighi per chi intende delocalizzare i call center in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, l’aggiornamento del registro delle opposizioni e nuovi limiti alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche al momento della risposta dell’operatore.
POSTE – Poste Italiane non avrà più l’esclusiva sulla spedizione di atti giudiziari e di notifica delle sanzioni a partire dal 10 giugno 2017, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.
ENERGIA ELETTRICA E GAS – Gli articoli 28-44 disciplinano il superamento, dall’1 giugno 2018, delle tariffe di ‘maggior tutela’ per il gas naturale e l’energia elettrica. In particolare vengono dettate norme sulla confrontabilità delle offerte nel mercato di gas ed energia elettrica per garantire l’informazione dei consumatori. L’Autorità di settore (AEEGSI) potrà disporre della realizzazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato. Il ddl prevede inoltre la riforma del bonus elettrico e gas: viene domandato a un decreto ministeriale del Mise la revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati e quelli che versano in gravi condizioni di salute, “tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita”. Per quanto riguarda i carburanti è prevista la creazione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, Gpl e metano della rete stradale e autostradale. Il cosiddetto ‘Tavolo Maxi Bollette’ mira poi a garantire che l’Aeegsi adotti “necessarie misure” per obbligare i fornitori di energia e gas a rateizzare le fatture che hanno un rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo. Se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente, l’obbligo viene meno.
AMBIENTE – Il disegno di legge contiene disposizioni sulla gestione autonoma degli imballaggi e norme per regolare le attività della raccolta dei rifiuti.
BANCHE – Novità sul fronte dei costi delle chiamate per l’assistenza clienti nel settore bancario, che dovranno essere contenuti. Anche le imprese di assicurazione, gli istituti bancari e i gestori elle carte di credito dovranno garantire l’assistenza clienti telefonica al costo di un’ordinaria chiamata urbana. Il ddl introduce inoltre la confrontabilità delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet. Banche, istituti di credito e intermediari finanziati che erogano mutui immobiliari o credito al consumo avranno poi l’obbligo di presentare al cliente almeno due preventivi, da parte di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi.
PROFESSIONI – Più trasparenza e più concorrenza nella professione forense. Gli avvocati potranno fare parte di più di un’associazione professionale. La norma introduce anche l’obbligo dell’avvocato di presentare un preventivo all’assistito, senza che quest’ultimo ne faccia richiesta, in forma scritta e articolata per voci di spesa. Concorrenza e trasparenza anche per il notariato, in tema di obblighi di notai e pubblici ufficiali e in relazione ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale. Il ddl stabilisce anche delle norme per la disciplina dell’esercizio dell’attività odonotiatrica da parte di società. Il direttore sanitario dovrà essere iscritto all’albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la condizione della nomina di un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici sarà l’iscrizione al medesimo albo (condizione che non si applica se il direttore sanitario dell’intera struttura è iscritto all’albo degli odontoiatri). Si prevede, inoltre, che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.
TRASPORTI – Per favorire l’utilizzo di trasporti pubblici, le regioni dovranno prevedere l’obbligo di fornire agli utenti un servizio di biglietteria telematica accessibile mediante sito web dedicato. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, inoltre, dovranno informare i clienti delle modalità di accesso alla carta dei servizi e delle modalità per fruire di rimborsi e indennizzi. Novità anche per il servizio Ncc: oltre che con autovetture, motocarrozzette, veicoli a trazione animale potrà essere svolto anche per mezzo di velocipedi.