Il Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 7435 del 5 settembre 2024 ha affermato che gli accordi, tanto di diritto privato, quanto di diritto pubblico, devono essere interpretati in coerenza con il principio di buona fede che affascia tutti i rapporti di diritto privato (art. 1175, 1375 c.c.) e di diritto pubblico (art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 5 d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023), anche perché il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. non può essere relegato a criterio di interpretazione meramente sussidiario rispetto ai criteri di interpretazione letterale e funzionale.: l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede, che si specifica in particolare nel significato di lealtà, ossia nell’evitare di suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. (1) (1).
Nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con valore di permesso di costruire relativo a un impianto di stoccaggio rifiuti, motivato sulla scorta della mancata presentazione nel termine previsto da un accordo stipulato tra le parti anche dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, in quanto l’accordo faceva riferimento alle “istanze necessarie all’approvazione del progetto” e l’interpretazione offerta dal Comune è stata ritenuta in contrasto con i criteri di interpretazione degli accordi di cui in massima, stante il suo tenore letterale e la previsione di condizioni sbilanciate in favore del Comune.
(1) Conformi: Con riferimento alla seconda parte della massima v. Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11295.
Difformi: Con riferimento alla seconda parte della massima v. Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25840.
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