Con la sentenza 30 maggio 2018, n. 109 la Corte Costituzionale ha stabilito che in materia di concessioni demaniali solo lo Stato decide la loro durata. È stata, così, bocciata una norma di legge del Friuli Venezia Giulia.
Secondo i giudici della Consulta la disciplina sulla durata delle concessioni demaniali marittime “è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto immediatamente attinente alla materia della ‘tutela della concorrenza”. In particolare i giudici bocciano l’articolo 9 della legge 10 del 2017 della Regione Friuli Venezia Giulia che ha fissato in 40 anni la durata massima delle concessioni con finalità turistico-ricreative di beni che si trovano nella laguna di Marano-Grado.
Quella disposizione regionale, sottolinea la Corte Costituzionale, “si pone in contrasto con la disciplina statale”, in particolare con una norma della legge finanziaria del 2017 che ha fissato, in modo uniforme per l’intero territorio nazionale, un termine di durata delle concessioni con finalità turistico ricreative pari al massimo a 20 anni.
La Consulta era stata interpellata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che aveva fatto notare come la norma regionale limitasse la concorrenza “autorizzando un’utilizzazione prolungata di una risorsa scarsa”. L’impostazione è stata condivisa dai giudici costituzionali che hanno dichiarato l’illegittimità della disposizione per “violazione del limite della tutela della concorrenza”.
Sempre per la stessa ragione la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di un’altra norma della stessa legge regionale che prevede un indennizzo del concessionario subentrante a quello uscente.