La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189, depositata il 28-11-2024, ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge
n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dalle Corti
di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio.
La declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione censurata correla al
deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti
o della prima rata, è frutto di una scelta del Parlamento non irragionevole, volta a
favorire l’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i
pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto
di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo.
Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga a
seguito del pagamento della sola prima rata, la Corte ha escluso che ne discenda il
venir meno del credito tributario residuo, poiché l’art. 1, comma 194, della stessa
legge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizione
a ruolo degli importi non pagati, maggiorati di interessi e sanzioni.
La sentenza ha altresì escluso una violazione del principio di capacità contributiva, in
quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti
economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un intervento
contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio
al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni
concernenti i commi 200 e 201 dell’art. 1 della stessa legge n. 197 del 2022, relativi
al caso in cui il procedimento amministrativo avviato con la richiesta di definizione
agevolata si chiuda con un provvedimento di diniego.
Fonte: Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale