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Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale

In GU Serie Generale n. 278 del 27 novembre la Delibera 17 ottobre 2024 del garante per la Protezione dei Dati Personali
giornale dei comuni

In Gazzetta la Delibera 17 ottobre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante l'”Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale e accreditamento dell’organismo di monitoraggio“.

A norma dell’art. 3 del Codice in oggetto, le attività di Sviluppo dei Software Gestionali sono improntate al rispetto dei principi di protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, di cui all’art. 25 del regolamento, e vengono documentate dai produttori del software attraverso:

i) la valutazione dei rischi dei trattamenti dei dati personali cui il software gestionale è preordinato;
ii) la previsione di funzionalità, misure tecniche e organizzative che consentano al cliente, quale titolare o responsabile del trattamento, di garantire un adeguato livello di protezione ai dati personali trattati attraverso il software gestionale;
iii) la comunicazione in modo trasparente al cliente delle caratteristiche di sicurezza e di privacy by design del software gestionale, in modo che possa valutare sotto la propria responsabilità se, sul piano tecnico, il medesimo Software è conforme alle proprie esigenze e alle caratteristiche specifiche del trattamento di dati personali che intende effettuare tramite lo stesso. Ove il cliente ritenga necessarie misure aggiuntive, il produttore del software può valutarne la fattibilità tecnica e gli oneri associati.

3.2. Nella progettazione e sviluppo dei Software Gestionali, i Produttori si attengono alle misure indicate nell’allegato A del codice al fine di: assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali trattati tramite il software gestionale; offrire le idonee garanzie richieste, a livello tecnico e di sicurezza, dal regolamento; facilitare, anche attraverso il riferimento alle corrispondenti disposizioni del regolamento e delle norme internazionali pertinenti, i clienti, gli Interessati, l’OdM e il Garante nelle valutazioni sulla conformità del Software ai requisiti del codice.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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