L’emergenza Covid-19 sta creando problemi in materia di esecuzione di contratti d’appalto, di concessione e di servizio. Varia la casistica in materia e diversi i dubbi che si creano in capo alle stazioni appaltanti. Di qui i numerosi interventi di chiarificazione resi dal servizio Anci Risponde (qui tutti i dettagli sul servizio stesso) su richiesta dei Comuni.
Merita attenzione un recente caso di specie relativo a un contratto triennale di pulizia degli uffici e delle palestre comunali, interrotto parzialmente a causa dell’emergenza, in particolare nella parte riguardante le palestre. Preso atto come risulti difficile prorogare la pulizia delle palestre indipendentemente dalla pulizia degli uffici e per non recare danno alla ditta utilizzando le risorse in modo congruo, il Comune ha pensato di convertire le somme destinate al canone di pulizia palestre alla sanificazione degli uffici e delle stesse palestre prima dell’apertura. E’ ammissibile tale modifica?
Nell’affrontare la questione, gli esperti del servizio Anci Risponde hanno preliminarmente ricordato che i contratti di appalto e di concessione affidati in base al Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possono essere sospesi ai sensi dell’art. 107 del Codice. Tale disposizione si applica anche ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibili (comma 7). Ai fini dell’applicabilità di questa norma, tuttavia – aggiungono gli esperti – devono ricorrere le seguenti ipotesi:
– circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori/servizi/forniture procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);
– ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2);
– cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori/servizi/forniture (comma 4).
Nel caso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono configurabili sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico interesse. E’ necessario, però, un atto che disponga la sospensione del contratto – sottolineano gli esperti – come previsto espressamente dallo stesso art. 107 e dall’art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.
Serve, quindi, un verbale del Rup o del Direttore dell’esecuzione del contratto, qualora individuato in un soggetto diverso, nel quale siano specificati:
– le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, servizi o forniture (identificabili appunto nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nei provvedimenti inerenti e conseguenti);
– lo stato di avanzamento del contratto e quindi le prestazioni già effettuate;
– le prestazioni che possono proseguire e quelle che invece sono sospese (in caso di sospensione parziale);
– le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le opere/i servizi/le forniture possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
– la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione (con particolare riferimento ai lavori).
Il comma 3 dell’art. 107 prevede poi che, cessate le cause della sospensione, il Rup disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi “il nuovo termine contrattuale”.
Sembra emergere, di conseguenza, la possibilità di prevedere un nuovo termine contrattuale rispetto a quello originariamente previsto, correlato al periodo di sospensione del contratto. Con riferimento ai contratti di appalto a esecuzione periodica e continuativa occorre tuttavia verificare, caso per caso, le effettive modalità di svolgimento del servizio e l’utilità della proroga in questione – fanno notare a questo punto del ragionamento gli esperti e aggiungono:
“Nella fattispecie in esame l’Ente può valutare l’applicabilità dell’art. 106 del Dlgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. In particolare, in base al comma 1, lett. c), di tale articolo i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”.
Secondo Anci Risponde, l’Ente dovrà quindi valutare quali condizioni ricorrano nel caso di specie e procedere, previa autorizzazione del Rup, a convertire le prestazioni oggetto del contratto (con gli obblighi inerenti e conseguenti previsti dall’art. 106 del Dlgs. n. 50/2016).
QUI IL QUESITO COMPLETO