Sollecitati da un quesito, gli esperti del Servizio Anci Risponde hanno ritenuto ammissibile che i Comuni concedano agevolazioni sulla Tari, con la riduzione del 25% della tariffa, a seguito dell’emergenza Covid e in linea con quanto dettato da Arera, a utenze non domestiche, sebbene non in regola con i pregressi pagamenti dovuti. Il consiglio è, comunque, di valutare l’applicazione della possibilità di compensare l’ammontare rimasto insoluto con l’importo delle agevolazioni da erogare, come disposto da Arera per le utenze domestiche. Il parere degli esperti si fonda su un attento excursus normativo che prende le mosse dell’art. 4, comma 2, della Deliberazione n. 158/2020 dell’Autorità, il quale ha introdotto la possibilità di vincolare l’erogazione della riduzione tariffaria alla regolarità dei versamenti effettuati dalle utenze domestiche.
“In caso di morosità pregressa – recita la norma – l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente”.
Gli esperti fanno notare, tuttavia, che l’introduzione delle agevolazioni tariffarie rientra però nella potestà regolamentare dell’Ente, ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997 e in osservanza delle prescrizioni dell’art. 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013, recante disposizioni in merito alle riduzioni “tipiche” (comma 659) e “atipiche” (comma 660). E per chiarire il dispositivo richiamano l’opinione espressa da Ifel nella Nota di approfondimento del 31 maggio 2020: “La delibera 158 (…) interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti (…) in proposito, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni Arera”.
Quindi – deducono gli esperti – secondo Ifel, in linea generale le misure agevolative introdotte dall’Autorità rappresentano una sorta di “livello minimo” che i Comuni possono liberamente derogare applicando agevolazioni di maggior entità, pur rispettando le prescrizioni della Deliberazione con riguardo alle suddivisioni di cui all’Allegato alla Deliberazione stessa. A integrazione di quanto affermato dalla stessa Ifel – aggiungono – si ritiene che, allo stato dell’arte, gli Enti Locali godono della cd. “potestà regolamentare” prevista dall’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, per cui, nel rispetto dei limiti alla predetta potestà e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono disciplinare in maniera autonoma le proprie entrate, anche tributarie, non dovendo sottostare a limiti imposti da soggetti che non rientrano tra coloro i quali hanno potere impositivo verso i contribuenti.