Sì definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge Scuola. I voti a favore sono stati 268, 121 i contrari, nove gli astenuti. Il 12 maggio 2016 il Senato ha trasmesso il D.L. 42/2016, ampiamente modificato in quella sede. La VII Commissione della Camera lo ha esaminato dal 17 al 19 maggio 2016, senza apportare ulteriori modifiche. Il 19 maggio 2016 ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo, come modificato dal Senato.
Il testo del decreto-legge 42/2016, originariamente composto di 4 articoli, è stato ampiamente modificato durante l’esame al Senato, con l’aggiunta di ulteriori 11 articoli. Due ulteriori previsioni sono state inserite nel disegno di legge di conversione.
L’art. 1, co. 2, lett. a), interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dalla L. 107/2015, riferendo la determinazione degli standard nazionali per la valutazione – oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione – al periodo di tirocinio (e non di apprendistato).
L’art. 1, co. 2, lett. b), interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui alla stessa L. 107/2015. In particolare, dispone la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni, diffuse sul territorio nazionale).
Un ampio gruppo di disposizioni riguarda il sistema scolastico. In particolare:
– l’art. 1 stanzia ulteriori € 64 mln per l’anno 2016 per assicurare la prosecuzione del c.d. programma #scuole belle dal 1° aprile al 30 novembre 2016. Inoltre, reca disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle scuole, prorogando (dal 31 luglio 2016) “fino a non oltre il 31 dicembre 2016”, il termine entro il quale le scuole situate nelle “regioni” ove ancora non è attiva la convenzione – quadro Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ovvero la stessa sia stata sospesa, o sia scaduta, acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. Dispone, inoltre, fra l’altro, sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a scuole nei territori ove è stata attivata la convenzione, stabilendo che si ricorre alla stessa convenzione anche nel caso in cui essa sia scaduta;
– l’art. 1-bis estende all’a.s. 2016/2017 e ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2015/2016 la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, e anche con riferimento al contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia;
– l’art. 1-ter proroga (dal 31 agosto) al 15 settembre 2016 il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e per l’espletamento delle funzioni connesse all’avvio dell’anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del MIUR;
– l’art. 1-quater disciplina l’assunzione in regioni diverse da quella per cui hanno concorso, dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative alla scuola dell’infanzia, costituite a seguito del concorso del 2012, fino all’approvazione delle graduatorie relative alla scuola dell’infanzia del concorso bandito nel 2016. Le modalità attuative devono essere definite con un decreto ministeriale. All’esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 sono soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti;
– l’art. 1-quinquies prevede, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di € 12,2 mln annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
– l’art. 1-sexies prevede la corresponsione delle somme spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell’ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria, entro termini che saranno fissati con DPCM e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno del mese di riferimento. Il rispetto dei termini previsti da tale decreto concorre alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte;
– l’art. 2-quater incrementa di € 8 mln per il 2016 gli stanziamenti disponibili per i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito della L. 107/2015.
Altri articoli riguardano il sistema della formazione superiore e della ricerca. In particolare:
– l’art. 2 individua in € 3 mln annui le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che assumerà la veste giuridica di Istituto universitario ad ordinamento speciale. Autorizza, poi, la Scuola GSSI, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale, anche in deroga alla misura delle assunzioni per ciascun ateneo previste per il triennio 2015-2017 (DPCM 31 dicembre 2014), purché entro il limite massimo di spesa per il personale (art. 5, co. 6, d.lgs. 49/2012);
– l’art. 2-bis prevede l’attivazione delle scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione delle borse di studio (art. 8, co. 1, L. 401/2000);
– l’art. 2-ter diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario. In particolare, prevede che l’ammontare di tali crediti non può essere inferiore a 40 (invece che a 100) per i percorsi della durata di quattro semestri e a 62 (invece che a 150) per i percorsi della durata di sei semestri.
Infine, tre articoli riguardano ambiti differenti. In particolare:
– l’art. 1-septies interviene sulla disciplina relativa all’ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l’accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all’esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. E’ comunque prevista una disciplina transitoria, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell’accesso all’esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente;
– l’art. 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra UE, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l’assegnazione della card per acquisti culturali, dell’importo massimo di € 500, istituita dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 979, L. 208/2015);
– l’art. 2-sexies introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate. Per tali soggetti, il calcolo è effettuato escludendo dal reddito disponibile ai fini ISEE, tutti i trattamenti della pubblica amministrazione già esenti dalla tassazione ai fini IRPEF, percepiti in ragione della condizione di disabilità e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e alle franchigie per i soggetti disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica. Per i soggetti che percepiscono i predetti trattamenti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, viene stabilita, inoltre, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, una specifica modalità di calcolo ai fini ISEE da parte degli enti erogatori, per l’accertamento dei requisiti economici soggettivi che danno diritto al mantenimento dei benefici.