I giudici della terza sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito, con la sentenza 8500/2023, che non sussiste un vincolo da parte del Comune, nell’esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale
L’art. 2, c. 1, l. n. 475/1968, nel disporre che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, non reca un vincolo al Comune, nell’esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale, dettando quale criterio primario quello incentrato sull’esigenza di “assicurare un’equa distribuzione sul territorio”. Invero, “nel nuovo assetto ordinamentale il legislatore ha privilegiato l’esigenza di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l’obiettivo di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, del dl 1/2012 a garanzia soprattutto dell’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini. La decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali – come si è detto – sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà”
Nello stesso tempo, tuttavia, non può ritenersi che la voluntas legis sia osservata per il solo fatto che siano rispettati i criteri demografico e della distanza, i quali assolvono ad altre finalità (il primo, a quella di salvaguardare il rapporto abitanti/numero di farmacie voluto dal legislatore, il secondo, a quella di preservare un minimum di intangibilità della sfera di competenza della farmacia preesistente).