I fatti in causa sono connessi ad un contenzioso tra un contribuente ed un Comune a fronte della istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, versato ex art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Con ricorso il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune e in integrale riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittimo il silenzio–diniego della resistente Amministrazione comunale rispetto all’istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, versato ex art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Il motivo ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione, e in quanto tale assorbente i motivi più squisitamente legati all’oggetto del contenzioso, è legato al fatto che l’appello dell’ente è risultato tardivo rispetto al termine breve decorso legittimamente dalla notifica della sentenza di primo grado presso ufficio comunale diverso da quello indicato negli atti difensivi dell’ente. Ciò in quanto significativamente e a valle di un complesso esame del quadro giuridico insistente al tema delle notifiche nel processo tributario, la Corte ha rilevato che “la notifica della decisione, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso, può essere indifferentemente effettuata all’Agenzia presso la sua sede centrale ovvero presso il suo ufficio periferico”.
Viene argomentato infatti dalla Corte come con specifico riferimento alla posizione dell’ente locale impositore, è consentito valorizzare anche un ulteriore argomento, tratto dall’art. 11, comma 3, proc. trib., come novellato dall’art. 3-bis, comma 1, del d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88) oltre che dal principio di “legittimazione diffusa” dell’amministrazione finanziaria supportato da diverse sentenze delle Sezioni Unite. Di conseguenza in luogo della originaria legittimazione processuale passiva dell’ente locale individuata nell’“organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento”, l’ ente abbia facoltà “di stare anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Pertanto affermano i giudici che “anche nel caso dell’ente locale la legge sul processo tributario viene a configurare una legittimazione passiva concorrente, sia in capo al legale rappresentante dell’ente stesso (per cui, nel caso del comune, essa farà capo, di norma, al sindaco, salvo diverse previsioni statutarie), sia in capo al dirigente ufficio tributi”.
In definitiva la Corte di Cassazione definendo il ricorso a favore del contribuente ha pronunciato la seguente massima:
“La notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, della sentenza di primo grado all’ente locale non presso Numero registro generale 21096/2018 Numero sezionale 248/2022 Numero di raccolta generale 21884/2022 Data pubblicazione 11/07/2022 23 di 23 la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare”.
Fonte: Corte di Cassazione