Tempi stretti, con la Pasqua di mezzo, per l’esame del decreto banche, che contiene la riforma delle Bcc e la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze. Per questo, secondo fonti parlamentari, è probabile che il governo metta la fiducia sul provvedimento che è all’esame della Camera in prima lettura. Difficile, peraltro, che al Senato si possano fare modifiche.
Sulla questione riunione di maggioranza alla Camera con il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi, il viceministro dell’Economia Enrico Morando e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti. Un confronto con i capigruppo, i presidenti di commissione di Camera e Senato per valutare le possibili modifiche da introdurre al provvedimento, in particolare sulla riforma delle Bcc, sul quale da ieri la commissione Finanze della Camera ha iniziato a votare gli emendamenti. Il nodo resta quello della way out e, in particolare, quello delle riserve indivisibili.
Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 contiene la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e misure per la concessione di crediti alle imprese da parte dei fondi di investimento alternativi.
Il decreto (articoli 1 e 2) prevede che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo sia consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l’attività bancaria solo a seguito di un’autorizzazione della Banca d’Italia e trasformazione in S.p.A.
Più in dettaglio:
– l’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo;
– il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo rimane in capo all’assemblea dei soci di ciascuna BCC, ma sono introdotte specifiche eccezioni disciplinate con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione;
– lo statuto della BCC deve includere anche l’indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo;
– la Banca d’Italia può autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni, e non più anche banche popolari;
– la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, può continuare l’attività bancaria previa autorizzazione della Banca d’Italia e trasformazione in S.p.A.: in assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione;
– il gruppo bancario cooperativo è composto dalla società per azioni capogruppo autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro, nonché dalle BCC che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie; dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;
– lo statuto della capogruppo deve stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio;
– il contratto di coesione disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo, indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti, i quali, nel rispetto delle finalità mutualistiche, devono contemplare l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento;
– il contatto di coesione prevede i casi in cui la capogruppo ha la facoltà di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo. Il contratto deve specificare le ipotesi di esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e, in relazione alla gravità della violazione, le altre misure sanzionatorie previste; con riferimento all’attività comune, i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attività; i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all’adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori ispirati al principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. E’ esclusa la possibilità di recesso dal Gruppo;
– si prevede l’obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti;
– si consente alle BCC di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l’esenzione dall’obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all’erario il venti per cento delle proprie riserve (cd. opting-out);
– le BCC possono emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo;
– lo statuto può modulare i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.
Si prevede un termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze per l’invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d’Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall’accertamento preventivo della Banca d’Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di opting-in, in virtù della quale, entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.