Nei casi di permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del testo unico dell’edilizia approvato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è esclusa l’operatività del silenzio-assenso di cui all’art. 20, comma 6, del medesimo testo unico, pur dopo le modifiche generali all’istituto apportate dalla novella del 2016, in considerazione della specialità del percorso procedurale che connota tale fattispecie, in cui si innesta una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio comunale in ordine all’interesse pubblico dell’intervento (1).
Il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14, d.P.R. n. 380 del 2001, è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo (2).
(1) Invero, secondo la costante giurisprudenza amministrativa: a) la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica ed edilizia di riferimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2021, n. 1629).
(2) Ha chiarito la Sezione che a non diverse conclusioni deve giungersi per i permessi di costruire in deroga di cui al comma 1-bis del precitato art. 14, d.P.R. n. 380 del 2001 (e, prima, di cui all’art. 5, commi 9 e 14, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 271, l. 23 dicembre 2014, n. 190), i quali sono semplicemente una species della più ampia categoria dei permessi di costruire in deroga di cui al predetto art. 14.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it