Il servizio di trasporto di uno studente disabile va funzionalmente inquadrato nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria ed è totalmente oneroso per l’ente locale di riferimento. Nel caso di specie il trasporto con le sue specifiche caratteristiche legate alla particolare disabilità motoria della minore è indispensabile a garantire la realizzazione del diritto all’istruzione. La circostanza che la minore disabile fruisca presso l’istituto anche di prestazioni sanitarie riabilitative non modifica la natura del trasporto che rimane scolastico. Così come le particolari condizioni fisiche che richiedono un trasporto assistito non modificano la finalità del trasporto che rimane scolastico. Il diritto al trasporto scolastico dall’abitazione all’istituto scolastico più idoneo alle esigenze della persona con disabilità è un diritto soggettivo funzionale alla realizzazione di un diritto fondamentale del disabile all’istruzione. Il contenuto di tale diritto è quindi correlato ad obblighi positivi sussistenti in capo all’amministrazione. Di conseguenza, non sussiste un obbligo di compartecipazione agli oneri. Giova tuttavia precisare, che anche nell’ipotesi in cui tale obbligo fosse esistito, mai potrebbe l’amministrazione procedere all’interruzione del servizio, potendo se mai impiegare gli ordinari strumenti per la riscossione del credito. Come affermato, non è questo il caso di specie, trattandosi di trasporto scolastico e dunque di servizio pubblico da erogarsi a titolo gratuito.
La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap accertato ai sensi della l. n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla p.a., escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione […]” sicché “il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno”. Pertanto, nel caso di specie, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere accolto, annullando la nota impugnata emessa dal Comune con la quale viene addossato alla famiglia della minore un improprio onere di contribuzione e dispone che l’amministrazione comunale debba continuare lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico della minore al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione della minore con disabilità. Tale servizio dovrà essere reso a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, c. 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art.14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.