Nella sentenza 434/2021 la prima sezione del tar Veneto affronta una lunga disamina sulla natura giuridica della società in house. La nozione di “pubbliche amministrazioni”, spiegano i giudici amministrativi veneti, che delimita il settore del pubblico impiego prevista all’art. 1, c. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non è l’unica, esiste infatti anche una nozione molto più ampia prevista dalla normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica di recepimento della disciplina comunitaria di cui al reg. (UE) n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Ue. La l. 31 dicembre 2009, n. 196, all’art. 1, c.2, dispone che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica per “amministrazioni pubbliche” si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi elenchi approvati dall’Istat con proprio provvedimento.
Tale provvedimento, in applicazione della disciplina comunitaria, prescinde totalmente dalla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti interessati, e dà invece prevalenza alle fonti di finanziamento pubbliche ricomprendendo pertanto anche una molteplicità di persone giuridiche private. Ciò vale a fortiori per le società in house che costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano. Pertanto, nella questione affrontata in sentenza, è illegittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che, rispetto alla previsione di aver eseguito tre contratti per servizi analoghi a “pubbliche amministrazioni”, aveva presentato due contratti relativi a servizi resi a pubbliche amministrazioni in senso soggettivo, ed un contratto reso a favore di una società in house (Cotral spa, società formalmente privata, ma integralmente controllata dalla Regione Lazio e che opera nei confronti di quest’ultima per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale), in quanto la clausola del disciplinare è stata erroneamente riferita dalla stazione appaltante alle sole pubbliche amministrazioni in senso soggettivo, senza tener conto che, in ragione dello specifico oggetto del contratto e dei criteri interpretativi, nell’impossibilità di attribuire un senso univoco a tale locuzione, è corretto accedere, nel senso più ampio possibile, alle definizioni proprie della disciplina del settore degli appalti pubblici che identificano i soggetti obbligati al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica comprensive delle “amministrazioni aggiudicatrici”, degli “enti aggiudicatori” e dei “soggetti aggiudicatori” di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), e), e f), del D.lgs. n. 50 del 2016.