Il tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, nella sentenza n.88/2021, svolge un’attenta analisi sulla verifica delle specifiche tecniche in un appalto di fornitura di sacchetti di carta compostabile per i rifiuti.
Ai sensi dell’art. 32 c. 7 d.lgs. 50/2016, spiegano i giudici amministrativi bolognesi, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, da intendersi come requisiti generali o morali (art. 80 d.lgs. 50/2016) o speciali (art. 83 d.lgs. 50/2016) posseduti dal concorrente. E’ noto che i requisiti di partecipazione fanno esclusivo riferimento a condizioni di capacità e idoneità degli offerenti mentre i criteri di valutazione a elementi specifici dell’offerta (e non degli offerenti) in relazione al progetto da realizzare . Ciò premesso, nessuna norma del vigente d.lgs. 50/2016 e s.m. prevede invece una fase di verifica sulle specifiche tecniche ovvero su campioni rappresentativi del prodotto offerto, si che tale verifica può e deve svolgersi di norma – salvo diversa previsione nella lex specialis – in sede esecutiva. Nel caso di specie secondo il disciplinare la verifica prevista prima della stipulazione ha carattere orientativo e non sostitutiva di quella da effettuarsi in sede esecutiva, conformemente all’esaminata necessità di consentire al concorrente la produzione o l’acquisizione dei beni soltanto dopo la stipulazione del contratto, specie ove l’appalto abbia poi ad oggetto prodotti standardizzati.