Il Servizio Anci Risponde si è recentemente occupato di alcune questioni poste da un Comune che, all’entrata della zona abitata, ha installato qualche anno fa un pannello informativo luminoso, utilizzato per lo più per comunicazioni istituzionali (sedute del Consiglio Comunale, emergenze, scadenze di pagamenti tributari, ecc) e gestito soltanto dal personale comunale. Il punto in discussione è ora la valutazione delle modalità e dei criteri (da recepire mediante regolamento comunale) per inserire anche notizie relative a iniziative ed eventi organizzati da associazioni, che coinvolgano la cittadinanza. Tra le varie soluzioni, si sta esaminando l’opportunità di consentire alle associazioni stesse di inserire direttamente le notizie relative alle iniziative da loro promosse. Di qui i puntuali quesiti posti ad Anci Risponde:
– è possibile concedere l’utilizzo di password anche ai membri delle associazioni?
– in caso positivo, quali precauzioni è necessario adottare (oltre al controllo dei contenuti delle comunicazioni da parte del personale del comune)?
Nell’analizzare la problematica sollevata dal Comune, supportati da puntuali rifermenti normativi, gli esperti del Servizio hanno concluso che si possa concedere l’utilizzo di opportune credenziali per l’accesso all’applicativo per la gestione delle comunicazioni sul detto pannello informativo luminoso anche a soggetti appartenenti alle associazioni che fruiranno della possibilità di pubblicazione. Hanno precisato, inoltre, che sia possibile un rilascio di credenziali senza l’istituzione di ulteriori policy di accesso, qualora le credenziali si riferiscano all’utilizzo del solo software applicativo per la gestione del pannello informativo. Per quanto concerne le eventuali ulteriori precauzioni che sia necessario adottare, ritengono, innanzitutto, che sia precipua responsabilità dell’associazione, che esegue la pubblicazione, controllare l’esattezza e la veridicità dell’informazione. Gli esperti sono del parere, tuttavia, che l’amministrazione rediga, adotti e faccia sottoscrivere, dai rappresentanti legali di ciascuna associazione, un disciplinare per l’utilizzo da parte delle associazioni del cartello informativo, in cui si regolino le modalità di accesso, gestione e utilizzo della risorsa informatica e nel quale si disponga l’attività di controllo dei contenuti delle comunicazioni da parte del personale dell’ente.
Il disciplinare regolerà l’accesso alle risorse informatiche e di rete, stabilendo che esso sia consentito esclusivamente ai membri dell’associazione specificatamente individuati e autorizzati; che la risorsa informatica venga affidata a un utente considerato responsabile della gestione, per la parte di attività consentita, e dell’utilizzo appropriato della risorsa medesima; che l’utente utilizzi la risorsa informatica per il solo scopo di diramare comunicazioni dell’associazione d’interesse pubblico nell’interesse dell’Amministrazione; che, in ogni caso, l’Amministrazione si riservi il diritto di accedere alla risorsa informatica per compiti di gestione, controllo e/o aggiornamento, ai fini della sicurezza del sistema e della rete, nel rispetto delle policy di gestione e della riservatezza dei dati personali.
La posizione assunta da Anci Risponde è frutto di un ragionamento analitico che ha preso le mosse da una considerazione di fondo: nell’ottica della riqualificazione dei rapporti fra cittadini e istituzioni, diverse Pubbliche Amministrazioni stanno sperimentando strumenti e iniziative per favorire nuove forme di partecipazione civica: una tendenza rafforzata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla legge costituzionale n.3/2001, che, all’art. 118, ha introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
In tal senso, ne consegue che anche la comunicazione della Pubblica Amministrazione abbia subito un profondo processo di cambiamento, sia sotto il profilo dei contenuti sia dal punto di vista organizzativo, aumentando la consapevolezza di quanto il potenziamento delle diverse forme di comunicazione contribuisca anche a migliorare la qualità dei servizi.
La comunicazione pubblica può essere rappresentata come un “contenitore” che comprende sostanzialmente tre canali di informazione: politica, istituzionale e sociale. Tra esse, la comunicazione sociale, che ha il ruolo di informare la collettività sui servizi offerti e le modalità di fruizione, ha assunto la capacità di coinvolgere proattivamente i cittadini e i diversi soggetti portatori di interessi (stakeholders), pubblici e privati, al fine di renderli partecipi dei processi decisionali che terminano nella elaborazione di governo, ovvero nell’adozione di un programma o nella decisione per la realizzazione di un intervento. L’articolo 8 della legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, con riferimento all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, statuisce che l’attività del suddetto ufficio è indirizzata ai cittadini, singoli e associati (comma 1), e che le pubbliche amministrazioni, adoperandosi per garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, agevolano l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini e l’informazione (comma 2 lett. b), promuovono l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinano le reti civiche (comma 2 lett. c).