La Corte Costituzionale rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 76, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. 6 giugno 2016, n. 106, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, e 118, comma 4, Cost., nonché in relazione all’art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n. 106, nella parte in cui destina le risorse di cui all’art. 73, comma 2, lett. c), del citato Codice al sostegno dell’attività di interesse generale delle sole organizzazioni di volontariato operanti nello stesso settore, senza considerare le Onlus, attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo Settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.
In particolare, la Consulta ha chiarito che l’art. 4, comma 1, del Codice del Terzo settore definisce enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
In linea con le finalità promozionali dell’intervento riformatore, il d.lgs. n. 117 del 2017 prevede diverse forme di sostegno per gli enti del Terzo settore. Tra queste vanno ricomprese le diposizioni di cui agli artt. 72 e ss., che disciplinano gli strumenti di sostegno finanziario statale. L’intento dichiaratamente perseguito dal legislatore è quello di razionalizzare e rendere trasparente il flusso dei vantaggi economici attribuiti agli enti del Terzo settore. In coerenza con gli ordinari principi di codificazione di una determinata materia è stata prevista la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni normative da cui traevano titolo le previgenti misure di sostegno finanziario, tra cui l’art. 96, comma 1, l. n. 342 del 2000, che prevedeva l’erogazione di un contributo, nei limiti delle risorse disponibili, per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato e delle Onlus di autoambulanze e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, secondo la disciplina di cui al regolamento del Ministero del Lavoro delle Politiche sociali del 28 agosto 2001, n. 388, poi modificato dal d.m. 14 febbraio 2010, n. 177.
In attuazione dell’art. 76, comma 1, del Codice del Terzo settore è stato adottato il decreto ministeriale n. 2320 del 16 novembre 2017, che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y) del citato d.lgs. n. 117, in favore delle organizzazioni di volontariato. L’art. 76 prevede, dunque, testualmente e inequivocabilmente che il beneficio economico in questione sia attribuito solo alle “organizzazioni di volontariato”, senza menzionare altre diverse categorie di enti del Terzo s ettore.
Alla luce di questa ricostruzione del quadro normativo vigente, la Corte ha ritenuto che il beneficio economico di cui all’art. 76 sia riservato esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e non si possa estendere ad altri enti del Terzo settore, nemmeno attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il contributo spetta anche alle fondazioni (e non agli altri enti del Terzo settore) soltanto nella limitata ipotesi in cui esso sia finalizzato alla “donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche”, come stabilito dall’art. 76, comma 1, ultimo periodo.
La Corte, tuttavia, non mette in discussione che il legislatore statale abbia una potestà discrezionale di scelta, in ordine alla definizione del regime giuridico di ciascun ente del Terzo settore, nell’esercizio insindacabile della funzione politica, in relazione agli obiettivi prescelti, tenendo conto della evidente complessità della materia. Spetta dunque alla valutazione politica del legislatore individuare i soggetti ritenuti meritevoli di determinate provvidenze economiche, orientate a realizzare le finalità di utilità sociale di volta in volta prese di mira.
In termini generali, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente affermato questo principio, particolarmente rilevante quando il sostegno economico mira proprio a rafforzare particolari soggetti deboli o ritenuti comunque bisognosi di sostegno o ad incidere, oggettivamente, in peculiari ambiti. Al tempo stesso, però, il libero esercizio della funzione legislativa deve svolgersi senza oltrepassare i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, secondo il parametro dell’art. 3 Cost..
La disposizione contenuta nell’art. 76 del Codice del Terzo settore, per la parte in cui esclude dal contributo di cui trattasi le Onlus, altera in maniera sostanziale la precedente disciplina in materia di agevolazioni per l’acquisto di autoambulanze e analoghi beni strumentali, introducendo una nuova differenziazione, finora non prevista.
L’irragionevolezza della disposizione si connette strettamente al particolare ambito in cui si colloca la norma che disciplina il beneficio: gli incentivi alla strumentazione tecnica necessaria per l’attività economica correlata al perseguimento delle finalità di utilità sociale degli enti del Terzo settore, in ambito sanitario.
In questo senso, pertanto, il riferimento al parametro centrale, costituito dall’art. 3 Cost., va integrato con il sintetico richiamo agli artt. 2 (nella parte in cui tutela i diritti della persona nell’ambito delle formazioni sociali), 4 (nella parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della ricerca tecnica), 18 (per la garanzia dell’associazionismo, in qualsiasi forma giuridica) e 118, comma 4 (per l’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale).
La Corte ha inoltre dubitato che l’art. 76 del Codice sia pienamente rispettoso dei criteri di delega contenuti nella l. 6 giugno 2016, n. 106 e, segnatamente, nell’art. 1, comma 2, lett. b) e nell’art. 4. Tale ultima norma prevede un criterio incentrato sulle “attività di interesse generale” che possono beneficiare delle agevolazioni, anche di tipo economico, senza prevedere differenziazioni collegate alla diversa natura soggettiva dell’ente. E detto criterio risulta a sua volta espressivo del principio generale inteso ad accentuare l’unitarietà della disciplina di favore prevista per i diversi enti. Inoltre, il criterio della legge delega richiama puntualmente la legislazione previgente, fra cui il decreto n. 460 del 1997, che prevedeva le agevolazioni per l’acquisto di autoambulanze anche in favore delle Onlus.
Fonte: Giustizia amministrativa