La determinazione della Tari, quanto all’entità dovuta e ai soggetti obbligati, nonché ai titolari del tributo, è materia complessa che si presta a una casistica vasta e variegata, chiamando in causa talora una pluralità di norme di non agevole interpretazione.
Il servizio Anci Risponde (qui tutti i dettagli sul servizio stesso), sollecitato da un quesito ad hoc posto da un Comune, ha fatto ordine nella complessa vicenda.
QUI IL QUESITO COMPLETO
Il caso di specie, riguardante un proprietario che occupa un’abitazione di mq. 222, individuata al catasto con due diversi fogli – particelle e sub, di cui mq. 216 ricadono sul Comune di residenza e mq. 6 sul Comune non residente confinante, ha consentito agli esperti di Anci risponde d’interpretare l’insieme di norme coinvolte pervenendo a una definizione univoca della Tari da corrispondere. In primis, è stato chiarito quale sia il soggetto attivo d’imposta e quali le caratteristiche che deve possedere un immobile per essere definito “abitazione principale”. A tal fine il servizio ha richiamato l’art. 1, comma 742, della Legge n. 160/2019, in base al quale “il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso”. Di conseguenza, in linea generale, l’Imu dovrà essere versata al Comune all’interno del quale insiste in misura prevalente l’immobile soggetto a tassazione. Inoltre – è stato fatto notare – dal comma 741, lett b) si ricava la seguente definizione: “per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Proseguendo nel ragionamento, il servizio ANCI Risponde ha citato la Sentenza n. 25902/2008 della Corte di cassazione la quale, facendo riferimento alle situazioni di fatto, aveva sostenuto che il concetto di abitazione principale non è necessariamente connesso a quello di “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio”, e, pertanto, aveva consentito di applicare le agevolazioni per l’abitazione principale alle unità immobiliari utilizzate concretamente come “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso. Una posizione in contrasto con la Circolare Mef 18 maggio 2012 n. 3/Df recante, invece, un’interpretazione restrittiva della materia. “Dalla lettura della norma – recitava il testo – emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di un’unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario”.
Se ne deduce come la tipologia di accatastamento si confermi decisiva per la definizione del caso di specie.
Da quanto si evince – osservano il servizio Anci Risponde – l’annotazione effettuata risulta correttamente presente all’interno della visura dell’immobile accatastato nel Comune limitrofo, quindi l’immobile può essere considerato come un’unica abitazione, ma può anche essere considerata abitazione principale del contribuente. Ai fini Tari, pertanto – conclude il servizio – si possono riscontrare le seguenti casistiche:
– in entrambi i Comuni è stato previsto, per via regolamentare, il cd. “principio di prevalenza”, in tal caso il contribuente dovrà pagare la Tassa solo nel Comune dove la sua abitazione insista in maniera prevalente;
– se nel Comune limitrofo non opera il principio di prevalenza occorre verificare se la parte dell’immobile che insista su detto Comune abbia un accesso sito nel Comune stesso. In tale caso, se il regolamento della raccolta dei rifiuti non prevede alcunché, il contribuente sarà tenuto al pagamento della sola quota fissa della Tassa, posto che la superficie irrisoria dell’immobile non consente di classificarlo come autonoma unità abitativa, ma da considerarsi come pertinenza dell’abitazione. Di contro, se non vi è alcun accesso, non sarà tenuto al pagamento.