L’esenzione IMU per i beni merce (cioè costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) va riconosciuta solo in presenza di apposita denuncia/dichiarazione da parte del contribuente ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013.
E’ quanto ha deciso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – SEZIONE I – con la sentenza n. 3674 del 19 giugno 2019, affermando che le norme agevolative, in quanto costituiscono una eccezione nell’impalcatura tributaria, debbono essere di stretta e rigorosa interpretazione.
Sul punto, poi, della presunta illegittimità dell’atto sostenuta dalla contribuente per avere il Comune utilizzato una rendita catastale non notificata, la CTR ha ritenuto che correttamente hanno operato i giudici di primo grado, riconoscendo che l’Ente impositore (Roma Capitale) ha basato l’Atto sui valori catastali presenti in atti al primo gennaio dell’anno di imposizione, in applicazione delle disposizioni dell’art. 5, c. 5, del decr. legisl. n. 504/1992, per cui le eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere opposte all’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate).
Giova ricordare che l’art. 7-bis del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto crescita) ha previsto a partire dal 2022 l’esenzione TASI per gli immobili merce, con la contemporanea copertura finanziaria di 15 milioni a compensazione della conseguente perdita di gettito che subiranno i Comuni (v. su questa Rivista, nel settore LEGISLAZIONE, l’articolo sul DECRETO CRESCITA, in data 9 luglio, a firma Antonio Loreto).
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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