In relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI anno 2009, emesso dal Comune di Bassano del Grappa, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il gravame ricalcolando la misura delle sanzioni, ma rigettava il difetto di legittimazione eccepito dalla contribuente la quale sosteneva che i beni oggetto dell’imposizione non fossero più in suo possesso in quanto trasferiti in proprietà ad un TRUST.
La CTR respingeva l’appello ed avverso la sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione.
La contribuente, illustrando il motivo del ricorso, sostiene che nell’istituto del TRUST i beni conferiti restano separati dal patrimonio personale del RUSTEE e lamenta che se fosse individuata come soggetto passivo ICI verrebbe meno l’effetto segregativo tipico del TRUST.
La Suprema Corte, con la sentenza della SEZ. V CIVILE, n. 16550/2029, ha rilevato che il giudice di appello, sulla base della trascrizione nei registri immobiliari e nel catasto, ha qualificato il TRUST come negozio traslativo in cui avviene il trasferimento del bene dal disponente al TRUSTEE, il quale ne diviene proprietario, con il dovere di amministrarlo e gestirlo, secondo il sistema delineato dall’art. 2 della Legge n. 364/1969, di recepimento della Convenzione dell’Aja del primo luglio 1985. Ciò premesso, la Corte ha sostenuto che, data la qualifica di TRUST TRASLATIVO, nulla osta che la ricorrente non offra dettagli sulle caratteristiche del contratto, quale la durata dello stesso, né se abbia l’obbligo di ritrasferire i beni ai beneficiari: omissioni le quali non ostano a che la Corte verifichi se è corretto, nella fattispecie in esame, individuare il soggetto passivo dell’ICI (oggi IMU) nel TRUSTEE, cui sono stati trasferiti in proprietà i beni, ovvero se ciò stravolga la natura separatrice del contratto.
Il Supremo Collegio ha ricordato anche che nel diritto tributario, ai fini dell’IRES, l’art. 73 del TUIR statuisce che anche il TRUST è soggetto a tale tributo, richiamo però che non incide sulla questione in esame, dal momento che il presupposto dell’IRES poggia sul possesso di un reddito, mentre l’ICI si basa sul possesso di un immobile nel territorio dello Stato ed il soggetto passivo è individuato nel proprietario o titolare di altro diritto reale, per cui considerare soggetto passivo il TRUSTEE, al quale sia stato trasferito il bene del disponente, che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi dell’art. 3 del decr. legisl. n- 504/1992, non viola il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione del bene in TRUST da parte dei creditori personali del TRUSTEE e gravando l’imposta sullo specifico bene di cui il TRUSTEE ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, comporta anche il dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso della contribuente è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – SENTENZA N. 16550 DEL 20 GIUGNO 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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