Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promossi dalla Regione Sardegna in relazione ai decreti ministeriali del 21/9/2016 e 8/5/2017 riguardanti la determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato per gli anni 2012 e 2013, la Corte Costituzionale, riunendo i due ricorso, ha emesso la propria pronuncia con la sentenza n. 31/2019, con la quale ha ritenuto ammissibile il conflitto, rilevando la illegittimità dei decreti.
La Regione Sardegna ha lamentato la violazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale vigente al momento dell’emanazione dei decreti e degli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione che presidiano l’autonomia economico-finanziaria della Regione.
L’illegittimità dei decreti, ad avviso della Consulta, deriva dal principio di successione delle leggi nel tempo, in ragione del palese contrasto degli articoli 15 e 18 del decr. legisl. n. 114/2016 con le norme di attuazione dello Statuto speciale, non avendo essi tenuto conto del fatto che le regolazioni a carico della Regione Sardegna per gli anni 2012 e 2013 non possono essere effettuate in quanto l’art. 8 dello Statuto speciale fissa la compartecipazione regionale nella misura di sette decimi del gettito del tributo e l’art. 15 stabilisce che tale compartecipazione non può essere oggetto di riserva erariale. Di conseguenza, i decreti impugnati, in quanto successivi ai predetti articoli del decr. legisl. n. 114/2016 avrebbero dovuto conformarsi alla previsione di questi ultimi, con esclusione, appunto, della Regione dalla regolarizzazione in esame.
Per le ragioni suddette, è stata riconosciuta la esistenza del conflitto fra Stato e Regione, e i due decreti sono stati annullati.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 31 DEL 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it