Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decr. legisl. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta di soggiorno, evidenziando quanto già chiarito dalla univoca e consolidata giurisprudenza secondo cui la spesa sostenuta dal cliente per l’ospitalità alberghiera è indice sintomatico di ricchezza, diversa dall’indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito; quindi, è conforme al principio di ragionevolezza contenuto nell’art. 3 della Costituzione la previsione normativa che individua i soggetti passivi del tributo esclusivamente in coloro che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, in aderenza al principio della riserva di legge sancito dall’art. 23 della Costituzione, riaffermato nel contesto della ripartizione dei poteri tra Stato ed Enti Locali dall’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare la disciplina attuativa del tributo.
Pertanto, ad avviso del TAR, devono considerarsi conformi alla legislazione statale le norme del Regolamento che individuano il soggetto passivo nell’ospite dell’albergo, mentre i gestori non rivestono nè la funzione di “sostituto di imposta”, né quella del “responsabile di imposta” e risultano gravati di meri adempimenti strumentali alla riscossione, assumendo la qualifica di “agente contabile”, limitando la propria responsabilità alla rendicontazione ed al versamento al Comune delle somme riscosse, oltre all’obbligo di informazione nei confronti dei clienti.
Né ha ritenuto il Collegio di condividere le deduzioni del ricorrente circa la omessa previsione di un aggio correlato alla funzione dei agente contabile dell’albergatore, poiché nessun compenso è previsto dalla legge, e, d’altra parte, vanno rimarcare le radicali differenze che sussistono tra l’espletamento del servizio di riscossione e le attività meramente strumentali cui sono obbligati i gestori, che non possono ritenersi di particolare difficoltà, né gravosi per operatori professionali di tale qualità.
In esito alle suesposte motivazioni, il ricorso è stato respinto.
LINK – TAR LAZIO – SEZIONE SECONDA BIS – SENTENZA N. 12376/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it