La CTR Lombardia aveva rigettato l’appello del Comune di CASTELVERDE nel giudizio introdotto dal contribuente avverso la cartella di pagamento della TARSU impugnata in quanto i locali, adibiti a magazzinaggio e stoccaggio di concimi e granelli di mais senza lavorazione, dovessero rientrare nella esenzione di cui all’art. 5 del Regolamento comunale, essendo i rifiuti speciali ivi prodotti smaltiti direttamente mediante apposita ditta specializzata.
Nel ricorso per Cassazione il Comune ha sostenuto la censura della sentenza CTR per avere questa, una volta accertato che i locali erano utilizzati per lo stoccaggio e la stagionatura senza lavorazione, ricondotto gli stessi nella previsione di esclusione dalla tassa ed aggiunto che non sussistendo nella specie alcuna ipotesi di esclusione, non potendo determinare la superficie da cui derivavano rifiuti speciali, aveva detassato la superficie dei locali e delle aree del 20 per cento, con ciò manifestando una palese situazione di contraddittorietà nella motivazione della sentenza.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza . 21780/2018 della Sezione V Civile, ha ritenuto fondati i motivi opposti dal Comune in quanto il giudice di appello ha indebitamente e contraddittoriamente equiparato i locali utilizzati per lo stoccaggio e l’immagazzinamento del mais e dei concimi all’attività che si svolge nei locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana, in tal modo affermando l’esclusione dell’imposta degli spazi adibiti a magazzini, che invece in via generale, alla luce dell’art. 62 del decr. legisl. n. 507/1993, non sono esclusi dalla determinazione della superficie tassabile.
Fondato, altresì, per la Corte, il motivo esposto dal Comune, secondo cui sarebbe spettato al contribuente indicare, mediante allegazione della necessaria documentazione, la parte di area nella quale venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali, per cui in mancanza di tale prova, correttamente il Comune ha applicato la detassazione del venti per cento. Su tale punto, il Spremo Collegio ha ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
In base alle suddette motivazioni, il ricorso del Comune è stato accolto con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR in differente composizione, anche per le spese.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 21780/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it