La normativa antisismica deve essere rispettata anche per le piccole opere. Occorre valutare l’intervento complessivo e non parziali frazionamenti che possano falsare la percezione dell’entità dell’opera realizzata. A stabilirlo è stata la Cassazione con la sentenza 39428/2018 che precisa come il regime dei titoli abilitativi edilizi non possa venire meno attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro modesta incisività sull’assetto territoriale. Per questo stesso principio l’opera deve essere considerata nel suo insieme, una posizione più volte ribadita in caso di sanatoria degli abusi edilizi. E’ infatti esclusa la possibilità di una sanatoria parziale.
La Cassazione si è pronunciata in relazione ad una serie di interventi, realizzati in un Comune in zona a rischio sismico 3 ex Opcm 3274/2003 senza il preventivo deposito del progetto presso l’ufficio del Genio civile. Dagli accertamenti è emersa la realizzazione di opere strutturali diverse da quelle oggetto del progetto depositato, che consistevano nell’allungamento dei pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in cemento armato e nella realizzazione di due travi in cemento armato messe al di sopra di quelle principali di copertura.
Il Tribunale ordinario aveva condannato il responsabile ad un’ammenda, ma non aveva considerato altre opere realizzate, cioè un marciapiede, cordonature, pilastri, lo scavo del piano terra e il rialzamento del tetto, che aveva considerato come interventi manutentivi tali da non richiedere il titolo edilizio. La Cassazione ha invece considerato inesatto questo modo di operare poiché, non prendendo in considerazione l’interezza dell’opera, non dà modo di valutarne il reale impatto sull’ambiente e la sicurezza. Guardando in questa stessa direzione, le norme regionali non possono prevedere deroghe per alcune categorie di opere cosiddette minori.