Una delle più conosciute misure di disturbo verso il debitore moroso è il fermo amministrativo dei veicoli iscritti nei pubblici registri, la cosiddetta ganascia fiscale che colpisce principalmente l’automobile. L’unica fonte normativa del fermo è l’articolo 86 del dPR 602/73, ultimo degli articoli che chiude quel gruppo di norme contenute nel Capo II del Titolo II che rappresenta il cuore della procedura coattiva di riscossione. La versione del fermo come misura cautelare è stata una novità del d lgs 193/2001. Fino a questa data esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis, esperibile dopo infruttuosa esecuzione. L’articolo 86 è stato inserito dal d lgs n. 46/99 con estensione della possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri. Per effetto dell’intervento del d lgs. 193/2001 ne è stata confermata la natura cautelare. La norma subordinava l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, a oggi non ancora approvato. Il successivo dl 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998, contenente il regolamento che disciplinava il fermo dell’articolo 91 bis. La misura del fermo è adottabile dopo la scadenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella o dall’ingiunzione di pagamento. Il nucleo della norma è contenuto nel comma 2 che individua la comunicazione preventiva quale atto tipico che ha superato il vecchio preavviso di fermo, creazione di prassi mai codificata. Con la comunicazione, il legislatore crea un atto a efficacia differita, autonomamente impugnabile, recependo la soluzione giurisprudenziale contenuta nell’ordinanza a sezioni unite della cassazione civile n. 10672/2009.
La comunicazione contiene l’avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, viene iscritto il fermo senza ulteriore comunicazione. L’atto impugnabile è la comunicazione preventiva, secondo la regola del riparto di giurisdizione relativa alla natura dell’entrata (vedi stessa ordinanza). Novità di gran rilievo è la possibilità di bloccare il fermo se il debitore dimostra, entro lo stesso termine, che il bene è strumentale all’attività di impresa o alla professione. La norma ribalta l’onere della prova sul debitore che dovrà, entro il termine di trenta giorni, dichiarare l’utilizzo del bene. Si ritiene che l’eventuale dichiarazione tardiva sia comunque idonea a bloccare il fermo ma non a impedire l’applicazione delle spese. Questa inversione della prova ha sbloccato le operazioni di fermo verso le imprese che, fino a questo momento, si presentavano rischiose.
In ordine alla strumentalità del bene, la definizione data dalla norma è generica e va ricondotta alle pronunce emesse sul punto. Si segnalano in particolare due sentenze che riconducono la dimostrazione della strumentalità al fatto che il bene si trovi iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. In tal senso si è espressa la CTP di Frosinone n. 715/01/2015 e la recente CTR Sicilia n. 2580/2018. Emerge in particolare che non solo la qualifica di autocarro permette di qualificare il veicolo come strumentale, bensì anche altri veicoli sui quali si riesce a dimostrare la strumentalità d’impresa mediante i registri contabili.
Ad oggi non ci sono limiti di utilizzo alla misura, anche se i principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono di considerare il rapporto tra il valore del credito in riscossione e il bene sottoposto alla misura. Sul punto si segnala una sentenza della CTP di Treviso n. 421/3/2016 che ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo su un bene il cui valore è notevolmente maggiore del debito iscritto a ruolo. Necessario rispettare sempre il «principio della proporzionalità» tra debito tributario e valore del bene oggetto di futuro fermo. A maggior ragione poi se il bene su cui grava il preavviso è strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente.
Si ricorda che la prassi seguita per molto tempo dal gruppo Equitalia, ne limitava l’applicazione a un veicolo per i debiti fino a 2000 euro (Direttiva di gruppo DSR/NC/2007/012 n. 2007/4887 del 5 luglio 2007) mentre per importi dovuti compresi tra i 2000 e i 10000 euro si indicano fino a dieci veicoli. Va segnalato che il fermo è inibito quando destinato al trasporto di disabili nell’ambito della famiglia, aspetto che va evidenziato nella comunicazione di fermo. Non è inoltre applicabile sul veicolo in leasing.
La misura cautelare di fermo amministrativo viene adottata dal soggetto procedente, con ciò intendendo il funzionario titolare dell’azione coattiva che, solitamente, coincide con il soggetto che ha adottato l’ingiunzione. Non rileva la figura del funzionario con patentino di abilitazione da ufficiale in quanto misura cautelare. L’atto dovrà essere notificato con i crismi di legge seguendo la procedura della Legge 890/82 oppure del cpc art. 137 e ss. Scaduto il termine per il pagamento si procede con l’iscrizione entro un ragionevole termine.
Va ricordato che la riattivazione della forza precettiva non riguarda le misure cautelari ma unicamente quelle esecutive, aspetto assodato dalla Cassazione 1690/2016 e diverse commissioni tributarie di merito. Nelle sentenze si legge che in tal caso l’elemento imprescindibile è la comunicazione preventiva di fermo o ipoteca e non la riattivazione della forza prevista dall’articolo 50 che invece andrà verificata prima di procedere alla notifica del pignoramento.
In merito alla procedura operativa telematica si segnala che in attuazione del d lgs 98/2017 che disciplina nel documento unico del veicolo il sistema di gestione, il sistema sarà interamente rivisto in ottica di semplificazione degli adempimenti che dovranno già essere operativi dal 1 gennaio 2019. Sul documento unico del veicolo dovranno essere annotati anche i dati relativi alla sussistenza di privilegi, provvedimenti amministrativi e giudiziari nonché provvedimenti di fermo amministrativo registrati al PRA. Dal 1 gennaio 2019, i nuovi processi relativi al fermo amministrativo saranno gestiti ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del d lgs 98/2017 in modalità esclusivamente telematica mediante l’applicazione Copernico 3. Iscrizioni, cancellazioni, annotazioni e revoche di fermi saranno gestite solo telematicamente senza alcun onere per cittadini e imprese di agire con istanza di parte per la revoca del fermo. Le specifiche tecniche di adeguamento saranno pubblicate nel portale dell’automobilista e sul sito telematico ACI.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it