La Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere una vertenza relativa all’applicazione dell’art. 1, comma 137, della Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che ha esteso, con decorrenza dal primo gennaio 2013, i sovracanoni idroelettrici di cui alla Legge n. 959/2953, a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 220 kw di potenza media, le cui opere ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitati.
Una società di produzione soggetta alla direzione e coordinamento dell’ENEL ha prodotto ricorso, con esito negativo, al TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE per la pretesa illegittimità del sovracanone richiesto dal CONSOZIO DEI COMUNI DEL BACINO MONTANO DELL’ADIGE DELLA PROVINCIA DI VERONA., per cui la stessa ha proposto appello al TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (TSAP) che lo ha rigettato, negando la violazione degli artt. 23 e 119 della Costituzione, nonché del decr. legisl. n. 23/2011 di attuazione del Federalismo Fiscale.
Il TSAP ha interpretato l’art. 1, comma 137 della Legge n, 228/2012, nel senso che esso destina il prelievo alla prosecuzione di interventi infrastrutturali senza la condizione che questi siano già iniziati, con la conseguenza che la destinazione di tale prelievo sia insindacabile da parte del concessionario, non esistendo un rapporto sinallagmatico tra prescrizione degli interventi strutturali e pagamento del sovracanone. E’ stata anche esclusa la violazione di norme dello Statuto dei diritti del contribuente (decr. legisl. n. 212/2000).
Avverso la sentenza del TSAP ha ricorso per Cassazione la suddetta società, sostenendo la violazione di norme Comunitarie in quanto l’estensione del prelievo avrebbe realizzato un illegittimo pregiudizio della libertà economica del concessionario e dei principi in materia di concorrenza, nonché di norme di diritto sostanziale e processuale.
Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIOE, con la sentenza n. 16157/2018, pubblicata il 19 giugno 2018, hanno rilevato in primo luogo che la Legge n. 959/1953 stabilisce che soggetti beneficiari del sovracanone sono i Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano (costituiti in Consorzi Obbligatori) mentre la Legge di stabiliotà 2013 estende l’applicazione del prelievo a tutti gli impianti di produzione di energia superiore ai 220 kw di potenza annua le cui opere ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compressi nel bacino imbrifero montano. E’ stato, poi, precisato che il sovracanone in oggetto configura una prestazione patrimoniale imposta ai fini solidaristici ed ha, pertanto, natura tributaria per la quale la legge prevede la destinazione ad un fondo comune gestito dai Consorzi per finalità di sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare all’alterazione del corso naturale delle acque causata dalla loro regimazione artificiale. La natura tributaria del sovracanone risulta evidente dagli elementi che la caratterizzano: doverosità della prestazione, mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto di rilevanza economica. L’obbligazione, in buona sostanza, discende direttamente dalla legge ed è determiinabile con riguardo all’ammontare unitario fissato dalla legge stessa ed alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico.
Il Supremo Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla pretesa violazione di norme Comunitarie, e ciò alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione ad libitum di una situazione che può essere invece modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali. Esclusa anche le possibilità di sollevazione di una questione di legittimità costituzionale delle norme oggetto della controversia.
La Corte ha affermato, infine, che il dettato dell’art. 1, comma 137, della Legge d stabilità 2013, costituisce un enunciato programmatico e non un presupposto dell’azione impositiva dei Consorzi, fatti salvi i controlli delle autorità contabili circa l’effettiva destinazione delle risorse così reperite agli interventi strutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani. Correttamente, quindi, il TSAP ha ritenuto che non sia necessario che il Consorzio espliciti quali siano gli interventi strutturali che richiedono di essere proseguiti, poiché il presupposto della operatività della norma non si basa sulla preventiva dimostrazione delle concrete modalità di impiego dei proventi.
Alla luce delle suddette motivazioni, le SS.UU. hanno rigettato il ricorso.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it