La richiesta del Comune di Pescara per il pagamento del COSAP 2008 relativo alla occupazione di un’area pubblica sul Lungomare Matteotti veniva impugnata dal contribuente dinanzi al Tribunale di Pescara, sostenendo, tra gli altri motivi, che sulla stessa area era corrisposto il canone di concessione demaniale e che, pertanto, non era legittima l’applicazione anche del cosap. Giova ricordare che l’attribuzione al Giudice Ordinario della giurisdizione in materia di cosap è stata sancita dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348 bis del c.p.c., per cui il contribuente ricorreva per Cassazione contro la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, SEZ. II CIVILE, con l’Ordinanza n. 10499/2018, pubblicata il 3 maggio 2018, ha ritenuto di dover esaminare in maniera congiunta i tre principali motivi del ricorso, concernenti la pretesa inapplicabilità del Regolamento comunale Cosap (sostenendosi appartenere l’area al Demanio marittimo), la violazione dell’art. 63 del decr. legisl. n. 446/1997 (ponendosi in atto una duplicazione di tributi per una medesima occupazione), nonché la pretesa violazione dell’0art. 3 del Codice della Strada, non potendosi l’area classificare come marciapiede.
La Suprema Corte ha osservato in primo luogo che il cosap, istituito dall’art. 63 del decr.legisl. n. 446/1997, è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso dalla tosap, in quanto configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, dovuto non in base alla limitazione o sottrazione alla collettività di parte del suolo, bensì in relazione alla utilizzazione che ne ritrae il singolo.
Il problema principale da risolvere è consistito, quindi, sulla compatibilità del cosap con altri canoni concessori. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio espresso con varie sentenze dello stesso Organo, secondo cui la tosap è compatibile con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dalla tassa e quindi dovuto dal concessionario, a meno che il Comune abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla, e tale principio è destinato a valere anche con riferimento al cosap di cui all’art. 63 del decr.legisl.n.446/1997, come modificato dall’art. 31 della Legge n. 448/1998.
Fuori luogo è stato poi ritenuto il richiamo ad una circolare ministeriale operato dal contribuente, perché la detrazione dal cosap in essa prevista si riferisce ai rapporti con altri canoni “riscossi dal Comune o dalla Provincia” mentre nel caso di specie, l’altra concessione per la quale viene versato il canone è di natura demaniale statale marittima. Il ricorso è stato, quindi, rigettato.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it