L’art. 17 del decr. legisl. n. 112/1999 (recante il RIORDINO DELLA RISCOSSIONE) è stato dalla CTR della Lombardia sospettato di illegittimità costituzionale nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente mirato ad ottenere l’annullamento di una CARTELLA EQUITALIA nella parte riguardante i compensi di riscossione.
Ad avviso della CTR, la disposizione oggetto della censura creerebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che paghi tempestivamente la somma quantificata nell’accertamento e quello che decida di far valere in giudizio le proprie ragioni, il quale, nella ipotesi di soccombenza viene raggiunto da una CARTELLA gravata dal compenso della riscossione non ancorata al costo del servizio svolto dal Concessionario. In tale situazione, viene inoltre attribuita ad un soggetto di diritto privato (Equitalia) una posizione di preminenza e di favore nei confronti della platea dei contribuenti e degli stessi concorrenti nell’attività di riscossione in assenza di una corrispondente attività di impresa svolta secondo criteri di imparzialità della funzione pubblica di riscossione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sostenuto la ragionevolezza della scelta del legislatore di addossare l’onere della riscossione non sulla fiscalità generale ma sui soli soggetti “morosi”, compresi quelli che raggiunti da una Cartella provvedono al pagamento nel termine di sessanta giorni, tenendo, poi, presente che il contribuente il quale scelga di impugnare l’accertamento non è tenuto ad attendere la notifica della cartella, potendo eseguire il pagamento senza aspettare la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio della frazione di imposta dovuta.
L’Equitalia, a sua volta, ha eccepito l’inammissibilità della questione, sostenendo il difetto di motivazione e per avere erroneamente il rimettente svolto argomentazioni non riferite all’art. 17 oggetto della censura, bensì all’art. 29 del D.L. n. 78/2010.
La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 65 del 29 marzo 2018, ha sostenuto la inammissibilità delle questioni sollevate, sotto diversi profili:
con riferimento ai parametri costituzionali evocati, manca una adeguata motivazione a supporto della relativa censura, formulata in maniera confusa ed oscura;
nella prospettazione della disparità di trattamento, nonché sulla violazione dell’art. 97 della Costit. l’ordinanza di rimessione appare laconica e volta ad incidere sulla disciplina dell’aggio, senza chiarire se diretta ad eliminarla o se intenda invece colpire la disposizione che autorizza la notifica della cartella pur in presenza della impugnazione dell’accertamento;
sulla pretesa irrazionalità del sistema di remunerazione la CTR sembra dolersi dell’aggio in quanto non ancorato al costo effettivo della riscossione, invocando un intervento non caducatorio ma teso a ridisegnare la disciplina del compenso.
In definitiva, a causa della indeterminatezza ed oscurità del petitum, ha ritenuto sussistere, anche in relazione alla costante giurisprudenza costituzionale, la manifesta inammissibilità della questione sollevata.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – ORDINANZA N. 65 DEL 29 MARZO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it