Il Cipe, con la delibera 127/2017, pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, ha riprogrammato le risorse stanziate ai sensi della Legge per l’edilizia residenziale (L.457/1978) e non utilizzate, destinando 350 milioni di euro alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza antisismica degli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché alla rigenerazione dei quartieri degradati. Le risorse saranno ripartite tra le Regioni con un prossimo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Delibera n. 127 del 22 dicembre 2017 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), recante “Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalita’ di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l’edilizia residenziale” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 14 aprile 2018.
La riprogrammazione delle risorse seguirà una serie di priorità. Gli interventi dovranno essere coerenti con le policy dell’Unione Europea in tema di ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica. Si dovrà perseguire inoltre l’obiettivo “consumo suolo zero”, privilegiando il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione.
Le funzioni residenziali dovranno integrarsi con quelle extra-residenziali e nei quartieri degradati sarà incrementata la dotazione infrastrutturale.
Gli interventi dovranno garantire l’efficientamento energetico degli edifici, l’innalzamento dei livelli di qualità dell’abitare attraverso il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento della sicurezza nell’utilizzo degli spazi.
Saranno preferiti gli spazi flessibili e l’innovazione tecnologica secondo i principi dell’autosostenibilità. Imprescindibile infine l’adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici.
Nel dettaglio la delibera stabilisce che la riprogrammazione delle risorse residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» segue prioritariamente i seguenti indirizzi programmatici, attualizzati sulla base della più recente normativa tecnica di settore:
- a) coerenza con le policy prioritarie dell’Unione europea in tema di ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica;
- b) consumo di suolo zero;
- c) privilegiare il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione;
- d) integrazione di funzioni residenziali con quelle extra-residenziali;
- e) incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati;
- f) efficientamento energetico degli edifici;
- g) innalzamento dei livelli di qualità dell’abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza nell’uso degli spazi;
- h) flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza;
- i) innovazione tecnologica dell’edilizia secondo principi di autosostenibilità;
- j) adeguamento/miglioramento sismico degli edifici.
Gli ambiti di intervento della riprogrammazione delle risorse operata con la presente delibera sono costituiti da:
- a) attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale;
- b) interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dagli eventi sismici.
RIPARTO DELLE RISORSE E SETTORI D’INTERVENTO. A valere sulle risorse residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» di cui alle premesse ed al paragrafo 1.1 della presente delibera, la somma di 350 milioni di euro è cosi’ ripartita e destinata:
- a) fino a 250 milioni di euro, per l’attuazione di un programma integrato di edilizia residenziale sociale, omnicomprensivamente intesa quale sovvenzionata e agevolata. Le proposte di intervento, predisposte dai comuni individuati dalle regioni con le modalità di cui al paragrafo 4 ed attuate dalle medesime amministrazioni comunali, dagli ex IACP comunque denominati, da imprese e cooperative in modalità di edilizia convenzionata, dovranno:
1) essere finalizzate ad un «consumo di suolo zero» ed essere in grado di innescare processi complessivi di qualità e di coesione sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da processi di trasformazione verso il degrado;
2) prevedere interventi di recupero e ristrutturazione degli immobili esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione, acquisto di immobili e, solo in misura residuale, nuove costruzioni;
3) prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità, complementari agli alloggi;
4) essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico a copertura totale del costo di realizzazione, mentre per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico in quota parte del costo di realizzazione, alla locazione permanente o con patto di futura vendita degli alloggi al termine del periodo di locazione a canone agevolato, da assegnare alle categorie svantaggiate di cui all’art. 11, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto dei limiti di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata fissati da ciascuna regione e provincia autonoma;
5) essere cofinanziate da soggetti pubblici e/o privati per una quota pari ad almeno il 20 per cento del finanziamento statale assegnato;
6) avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, con efficientamento energetico degli edifici da realizzare secondo i requisiti per gli «edifici a energia quasi zero» di cui alla direttiva dell’Unione europea 2010/31/UE, garantendo una prestazione energetica dell’immobile, con riferimento alle linee guida del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 di cui alle premesse, pari almeno alla classe di efficienza A1 per gli interventi di recupero e riuso e pari alla più alta classe A4 di efficienza per gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché di nuova costruzione;
7) perseguire la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
8) innalzare i livelli di qualità dell’abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza nell’uso, la flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l’attuale domanda di accesso alla casa, e l’innovazione tecnologica dell’edilizia in un concetto di autosostenibilità;
9) contribuire all’incremento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento statale assegnato, mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (asili nido, scuole materne e primarie, attrezzature sportive, ecc.);
- b) fino a 100 milioni di euro, per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Le proposte di intervento da finanziare dovranno in ogni caso garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) della lettera a).