La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con ORDINANZA INTERLOCUTORIA n.5342/2018, pubblicata in data 6 marzo 2018, ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE le questioni pregiudiziali interpretative del diritto comunitario in merito alle “commissioni”, determinate unilateralmente dalla Poste Italiane, cui i concessionari della riscossione (EQUITALIA) soggiacciono senza poter recedere dal contratto di c/c postale se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di cui all’art. 10, comma 3, del decr. legisl. n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento dell’obbligo di riscossione dell’ICI versata, nei confronti dell’ente locale impositore.
Il procedimento nasce dalle sentenze del Tribunale di Pesaro e della Corte d’Appello di Ancona che hanno riconosciuto il diritto di POSTE ITALIANE a percepire i corrispettivi per il servizio prestato a favore di Equitalia riferiti al periodo 1997/2006. Equitalia, nel ricorso per Cassazione ha sostenuto la illegittimità della pretesa per vari motivi, tra i quali il fatto che il rapporto di c/c è vincolante con imposizione di Euro 0,23 per ogni bollettino lavorato, ponendo così in essere un vero e proprio monopolio legale a favore delle Poste, per cui viene richiesta la disapplicazione di tale disposizione in quanto incompatibile e violativa di norme del Trattato Europeo.
Le Poste Italiane hanno controdedotto che l’obbligatorietà di apertura del conto corrente non impediva al Concessionario di contrattare la relativa onerosità “rinegoziando” la convenzione con i Comuni, ed inoltre che la determinazione dei compensi non era stata arbitraria, essendosi le Poste attenute ai “criteri di omogeneità e parità di trattamento” tra i concessionari previsti dal D.P.R. n. 144/2001 ed alle tariffe stabilite con la deliberazione del Consiglio di Amm.ne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, così che sia da escludere la posizione di monopolio delle Poste, anche perché la stessa normativa fiscale prevedeva forme di pagamento alternative, non vincolando i contribuenti ad avvalersi del versamento con bollettini di c/c postale.
La Suprema Corte ha svolto una dettagliata disamina del quadro legislativo vigente, a partire dall’art. 10, comma 3, del decr. legisl. n. 504/1992 il quale disciplina il servizio di gestione del conto corrente dedicato al versamento dell’ICI svolto dalle Poste Italiane e per il quale queste chiedono il pagamento delle commissioni maturate sulle singole operazioni; ha poi richiamato l’art. 2 , comma 18, della Legge 662/1996 che, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ha stabilito il tasso di interesse riconosciuto ai titolari di conti correnti e che in maniera analoga l’Ente Poste può stabilire commissioni a carico dei correntisti, mentre i servizi postali per i quali non è previsto un regime di monopolio legale sono svolti dalle Poste e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. Ha poi evidenziato che le norme del decr. legisl. n.504/1992 che prescrivono l’obbligo di apertura di un conto corrente postale intestato al Concessionario, sul quale vanno effettuati i versamenti dell’ICI, non sono state abrogate dalla Riforma della disciplina delle Riscossione diretta ad ampliare le modalità di pagamento dei tributi anche tramite il sistema bancario, previsto per i tributi locali per effetto del decr. legisl. n.300/1999.
Dalla Corte è stata, quindi, richiamata la Sentenza delle SS.UU: n. 7169/2014 la quale ha riconosciuto la esistenza di un monopolio legale originato dallo svolgimento in esclusiva del servizio ICI da parte delle Poste, per cui occorre distinguere tra il rapporto di natura convenzionale che interviene tra il Comune ed il Concessionario della Riscossione (che può essere definito SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE) e quello di natura privatistica inerente la gestione del c/c che viene instaurato tra Concessionario e Poste Italiane, rapporto che obbliga il Concessionario all’apertura del conto e le Poste a stipulare il contratto di servizio del c/c.
In conclusione, la disamina della normativa di riferimento evidenzia la necessità di una risposta ad alcune questioni pregiudiziali che può essere fornita dalla Corte di Giustizia Europea in sede di interpretazione del diritto comunitario, volta a chiarire se l’assoggettamento alla “commissione sui bollettini di c/c postali” osti o meno con il Trattato U.E. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha emesso l’ORDINANZA NTERLOCUTORIA in oggetto, con la sospensione del processo e la trasmissione degli Atti alla Cancelleria della Corte di Giustizia U.E.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ.III CIVILE – ORDINANZA N. 5342/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it