Il Comune di LUMEZZANE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR LOMBARDIA n.81/2011 che aveva confermato la decisione CTP Brescia relativa al rimborso ICI negato ad una Fondazione proprietaria di un immobile destinato ad Istituto di cura e ricovero di carattere scientifico. Il Comune ha eccepito, tra gli altri motivi, il sopravvenire del giudicato della sentenza CTR LOMBARDIA n. 118/2013 che ha escluso la spettanza dell’esclusione Ici relativa allo stesso immobile con riferimento all’istanza di detassazione presentata dalla stessa Fondazione per il periodo di imposta 2004-2008 e negata dal giudice tributario sia in primo grado che in sede di appello.
Su tale punto la Corte di Cassazione, Sez, V Civile, con l’Ordinanza n. 3528/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018, ha rilevato che la sentenza n. 118/2013 della CTR LOMBARDIA, passata in giudicato come dimostrato dal Comune con apposita certificazione, avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico riferibile anche all’arco temporale di imposta in esame, avendo escluso l’applicabilità della esclusione Ici alla contribuente di cui è causa, preclude il riesame della stessa questione già valutata e risolta.
Ad avviso della Suprema Corte, anche la circostanza che l’attività di ricovero e cura fosse svolta dalla Fondazione in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, idonea di per sé secondo la contribuente ad escludere la natura commerciale, non è assolutamente condivisibile in quanto la disposizione dell’art. 7, lettera i) del decr. legisl. n. 504/1992, sia pure oggetto di ripetuti interventi legislativi, impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie ed assistenziali le quali per modalità concreta si svolgano in maniera non orientata alla realizzazione di profitti, e in questo senso dunque complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico, senza che rilevi il mero fatto della esistenza di una convenzione pubblica con il Servizio Sanitario Nazionale alla base dell’attività stessa. Il requisito della natura non esclusivamente commerciale va inteso come riferibile alle specifiche modalità di esercizio delle attività in questione, tali da escludere gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e siano invece presenti le finalità solidaristiche, con onere a carico del contribuente di dimostrare che l’attività dell’immobile non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia le finalità solidaristiche a base dell’esenzione. Dalla motivazione della sentenza impugnata, secondo il Supremo Collegio, non emerge che la Fondazione abbia fornito tale prova. Di conseguenza, il ricorso del Comune è stato accolto e cassata la sentenza CTR senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.