La spa PORTO DI CARRARA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Firenze che aveva riformato la sentenza della CTP di Massa (favorevole alla contribuente) relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU del Comune di Carrara per una superficie di mq 6150.
Le censure mosse alla sentenza impugnata riguardano:
l’errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi, che avrebbe dovuto comportare l’onere della prova a carico del Comune; l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quali la circostanza che l’area fosse priva di una recinzione; l’ubicazione nella stessa di un LUNA PARK; il libero accesso all’area da parte degli autotrasportatori delle Agenzie Marittime senza previa autorizzazione della società e senza il pagamento di alcuna tariffa; il mancato riconoscimento del fatto che la società non poteva essere gravata dal tributo non avendo beneficiato del servizio di smaltimento, circostanza, questa, che avrebbe indotto a sollevare una questione di legittimità di alcune norme del decr. legisl. n. 507/1993.
La Suprema Corte, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 3009/2018, pubblicata il 7 febbraio 2018, ha affermato in primo luogo che correttamente la CTR ha riconosciuto nel caso in esame la esistenza della presunzione legale di produzione dei rifiuti, che può essere superata ove il contribuente riesca a provare la inidoneità dell’area a tale produzione e non semplicemente sostenendo la non utilizzabilità dei locali per ragioni soggettive del contribuente stesso; d’altra parte, lo stesso giudice di merito ha dato atto dell’OCCUPAZIONE DI FATTO dell’area da parte della contribuente, in assenza di un titolo concessorio o locativo, il che, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del decr. legisl. n. 507/1993, costituisce presupposto impositivo ai fini della TARSU, dal momento che l’idoneità dell’area portuale è stata riconosciuta da consolidate pronunce della Cassazione.
La questione relativa al mancato espletamento del Servizio, avendo formato oggetto di esame nel corso del giudizio di primo grado ma non riproposta in sede di appello, doveva ritenersi rinunciata dalla contribuente e, quindi, non più ripresentabile dinanzi al giudice di legittimità, precludendo anche in questo modo l’esame della questione di costituzionalità del decr. legisl. n.507/1993.
Per le suesposte motivazioni, il ricorso della contribuente è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE –SEZ. VI CIVILE .ORDINANZA N. 3009(2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it