Entra in vigore oggi, 31 gennaio, la legge sul biotestamento. Otto i punti fondamentali della normativa. L’articolo 1 tratta del consenso informato , stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trattamenti sanitari”. Il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente”, dal canto suo, “non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali; a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali”. Nelle situazione di emergenza e urgenza “il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto delle volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”. Le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge.
L’articolo 2 disciplina il tema della terapia del dolore, il divieto di accanimento terapeutico e la dignità nella fase finale della vita. In particolare, si stabilisce che “nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
L’articolo 3 è relativo a minori e incapaci: “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”. E ancora: “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat)”, o “il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.
L’articolo 4 disciplina le Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico “è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”. Le Dat potranno essere fatte dal notaio, ma anche depositate presso i Comuni, e le Regioni potranno con propria normativa prevederne l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico. Le Dat potranno essere revocate o modificate in ogni momento. Nei casi di emergenza e urgenza possono essere revocate anche “con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
L’articolo 5 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
L’articolo 6 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applichi anche alle dichiarazioni in merito già presentate e depositate presso i Comuni o un notaio.
L’articolo 7 riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 8 stabilisce che entro la fine del mese di aprile, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione sull’applicazione della norma. Le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal ministero della Salute.
E’ possibile autenticare il biotestamento “con atto pubblico (atto redatto con un funzionario pubblico designato o attraverso un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio); con una scrittura privata autenticata (da un funzionario pubblico designato dal tuo Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio) ; con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del tuo Comune di residenza (ufficio che, se istituito, provvede all’annotazione in un apposito registro); nelle strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta”.