La Corte Costituzionale, su ricorso della Regione Veneto, è intervenuta con la sentenza n.251 del 2016, depositata il 25 novembre 2016, a pronunciare il giudizio di legittimità costituzionale su alcune norme delle Legge di delega n. 124/2015 di riordino di vari settori delle pubblica amministrazione, comprese quelle regionali e degli enti locali.
La Corte ha affermato che nella formazione delle leggi, nel caso in cui vi sia una concorrenza di competenza tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio della leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali a difesa della loro competenza. La Conferenze Stato Regioni e la Conferenza unificata costituiscono una delle sedi qualificate per realizzare la collaborazione e consentire alle Regioni di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale.
Il giudice costituzionale ha affermato, inoltre, che l’intesa nella Conferenza si rende necessaria anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta in base al dettato dell’articolo 76 della Costituzione, decreti che non possono sottrarsi alla procedura di concertazione, proprio per garantire il rispetto della ripartizione delle competenze.
Sulla base di tali premesse, la Corte, avendo ravvisato un concorso di competenze statali e regionali nelle norme della Legge n. 124/2015 contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art. 11), di riordino delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni (art.18) e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19) , ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tali articoli nella parte in cui prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell’INTESA , ma quella di un semplice PARERE, non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali.
Va precisato che la pronuncia della Corte limita il proprio esame solo alle disposizioni di delega impugnate dalla Regione, lasciando fuori le norme attuative per cui la illegittimità costituzionale colpisce le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi sono adottati previo parere e non previa intesa.
Si tratta ora di vedere quali saranno le conseguenze della sentenza, avendo presente che gli schemi dei decreti legislativi riguardanti la dirigenza pubblica ed il testo unico sui servizi pubblici locali sono stati esaminati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2015, ma non ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, mentre il decreto legislativo n. 175/2016 sulle partecipazioni azionarie delle pubbliche amm.ni è stato pubblicato nella Gazz. Uff. n. 210 dell’8/9/2016 – in vigore dal 23/9/2016. Ciò alla luce anche dell’art. 17 comma 1 della Legge 124/2015, che fissa il termine di diciotto mesi per l’esercizio della delega (che andrà quindi a scadere nel febbraio 2017) e dell’art. 17, comma 7 della stessa legge, che consente al Governo di apportare modifiche ed integrazioni ai decreti attuativi entro dodici mesi dalla entrata in vigore degli stessi.