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Prevenzione incendi, modificata la regola tecnica per campeggi e villaggi turistici

Pubblicato in Gazzetta e in vigore il 13 luglio il decreto 2 luglio 2019 del Ministero dell’Interno
giornale dei comuni

Ottocento ettari di macchia mediterranea distrutta in Sardegna dal fuoco. È accaduto a Tortolì in Ogliastra. Come ogni anno arriva il primo bilancio dei devastanti incendi che divampano in Italia nel periodo estivo. Cinque squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per arginare le fiamme. All’origine sarebbe stata l’incauta decisione di un agricoltore di bruciare sterpaglie in una giornata di vento. Sarebbe di origine dolosa invece un altro vasto incendio in Sardegna questa volta nelle campagne di Ittiri, nell’hinterland di Sassari. Un incendio si è sviluppato oggi anche in località Cala Piccola, all’Argentario (Grosseto). Fenomeni che possono evitare solo con la prevenzione.

In questo senso è sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio 2019 il decreto 2 luglio 2019 del Ministero dell’Interno, recante “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

Il decreto è entrato in vigore il 13 luglio 2019 (il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana).

Con questo provvedimento è approvato l’allegato 1 che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

L’allegato 1 sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 28 FEBBRAIO 2014. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» è sostituito da «B.4.2».

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.

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