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Consiglio di Stato: autonomia regolamentare degli enti locali nella nomina delle commissioni di concorso e limiti all’obbligo di avviso pubblico

Confermata la legittimità delle procedure concorsuali comunali in assenza di avviso pubblico per la selezione dei commissari esterni, valorizzata l’autonomia regolamentare degli enti locali e il principio di sussidiarietà rispetto alla disciplina statale. Ribaditi inoltre i limiti dell’interesse a ricorrere nelle procedure selettive e la discrezionalità amministrativa sulle modalità di svolgimento delle prove
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Con la sentenza n. 04072/2026 (pubblicata il 20 maggio 2026), il Consiglio di Stato, Sezione V, decidendo sui ricorsi riuniti nn. 8584/2025 e 9907/2025, ha affrontato il tema della portata della normativa statale in materia di reclutamento pubblico rispetto alla potestà regolamentare degli enti locali, con particolare riferimento alla nomina delle commissioni esaminatrici.

Il Collegio ha affermato il principio secondo cui, in presenza di una disciplina regolamentare comunale completa in materia di composizione delle commissioni di concorso, non sussiste un obbligo generalizzato di ricorrere a procedure comparative pubbliche o alla pubblicazione di avvisi per la selezione dei commissari esterni. L’art. 89 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) delinea infatti un rapporto di carattere sussidiario tra normativa statale e regolamentazione locale, con applicazione del d.P.R. n. 487/1994 solo in caso di assenza o lacuna della disciplina dell’ente.

Ne deriva che il rinvio contenuto nei regolamenti comunali alle “disposizioni legislative vigenti” non può essere interpretato in senso estensivo sino a ricomprendere obblighi procedimentali ulteriori, quali la pubblicazione di avvisi per la raccolta delle candidature a commissario, in assenza di una previsione espressa.

Sul piano processuale, il Consiglio di Stato ha ribadito che, nelle controversie in materia concorsuale, l’interesse a ricorrere si concretizza solo con la conclusione della procedura e l’adozione dell’atto finale lesivo, salvo la presenza di clausole immediatamente escludenti. È stata inoltre esclusa la necessità della cd. “prova di resistenza” ove venga meno il presupposto stesso dell’illegittimità della procedura.

Quanto alle modalità di svolgimento delle prove, è stata riaffermata l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella scelta tra strumenti digitali e supporti cartacei, purché siano garantiti i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, non potendosi desumere un vincolo di esclusività dell’uso di strumenti informatici dalla normativa vigente.

In definitiva, la Sezione ha accolto gli appelli riuniti, riformando la sentenza del TAR Campania n. 7087/2025 e respingendo il ricorso originario, con compensazione delle spese di lite.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 maggio 2026, n. 04072/2026 REG.PROV.COLL. – nn. 8584/2025 e 9907/2025 REG.RIC.

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