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Gare pubbliche, il ribasso integrale non può comprimere l’equo compenso dei servizi di ingegneria

Il TAR Campania chiarisce che offerte con riduzioni estreme devono essere sostenute da giustificazioni puntuali e documentate, senza incidere sulla quota di corrispettivo non ribassabile prevista dal Codice dei contratti pubblici.
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Nel settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, un ribasso estremo non può tradursi nella riduzione indiretta del compenso professionale tutelato dalla legge come non comprimibile. L’operatore economico che presenta un’offerta fortemente ridotta deve dimostrarne la sostenibilità con elementi specifici, concreti e documentati, non potendo limitarsi a richiamare generiche economie di scala o vantaggi organizzativi.

È il principio affermato dal TAR Campania, Sezione I, con la sentenza n. 04432/2026, pubblicata il 14 luglio 2026, che ha respinto il ricorso presentato contro l’esclusione da una procedura di gara per servizi di ingegneria e architettura, ritenendo legittima la valutazione della stazione appaltante sulla non congruità dell’offerta.

La controversia riguardava un’offerta caratterizzata da un ribasso del 100% sulla componente ribassabile dei servizi e sulle attività di indagine. Secondo il Collegio, la questione centrale non era la possibilità astratta di formulare un’offerta particolarmente aggressiva, ma la necessità di verificare che tale scelta economica non comportasse un’erosione della quota di compenso professionale fissata dalla normativa come non ribassabile.

Il TAR ha richiamato l’art. 41, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 36/2023, che stabilisce per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura una componente del corrispettivo pari al 65% a prezzo fisso e non modificabile, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. Tale disciplina, secondo i giudici, è espressione del principio dell’equo compenso e del divieto di prestazioni professionali sostanzialmente gratuite.

La sentenza precisa inoltre che, nell’ambito della verifica dell’anomalia dell’offerta prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, grava sull’operatore economico un preciso onere dimostrativo. Non sono sufficienti dichiarazioni generiche sulle proprie capacità organizzative o sulle economie interne conseguibili: occorre fornire una prova concreta della sostenibilità dei costi indicati.

Secondo il TAR, il principio applicabile è quello dello “spiegare provando”: le giustificazioni devono essere accompagnate da elementi verificabili, come dati economici, documentazione aziendale, preventivi o altre evidenze idonee a dimostrare che il ribasso non incida sulla quota di compenso protetta.

Il Collegio ha inoltre chiarito che la stazione appaltante non è obbligata ad avviare ulteriori fasi di interlocuzione dopo la richiesta dei giustificativi. La verifica dell’anomalia prevista dal d.lgs. n. 36/2023 ha infatti una struttura sostanzialmente monofasica: una volta acquisite le spiegazioni dell’impresa, l’amministrazione può procedere all’esclusione qualora esse non risultino sufficienti a giustificare il livello dei prezzi o dei costi.

La pronuncia ribadisce quindi che la libertà dell’operatore economico di formulare offerte competitive incontra un limite nei principi posti a tutela della qualità delle prestazioni professionali e dell’equo compenso, che non possono essere aggirati attraverso ribassi formalmente applicati a componenti diverse ma sostanzialmente destinati a incidere sulla parte non riducibile del corrispettivo.

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