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Le risposte ai quesiti più rilevanti per amministratori e funzionari comunali.
Un servizio degli esperti di ANCI a supporto dei Comuni italiani.
Un servizio di consulenza giuridica per amministratori e funzionari dei Comuni italiani. Gli esperti di ANCI analizzano i quesiti e forniscono risposte autorevoli basate sulla normativa vigente.
DOMANDA
È pervenuta una segnalazione, sottoscritta da cittadini, in merito al prelievo di acqua proveniente da una fontanella pubblica per finalità private. Il fatto avverrebbe attraverso verosimilmente una conduttura collegata direttamente alla fontanella per annaffiare un orto privato. La fontanella, dotata di un rubinetto, verrebbe intenzionalmente lasciata aperta per consentire tale attingimento.
Il fatto, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione nr. 34455 del 20/07/2018, potrebbe essere qualificato come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 17 RD nr.1775/1933 – art. 23 del D.lgs. 152/1999 e art. 96 co.4 del D.lgs. nr. 152/2006.
I regolamenti comunali in materia ossia:
– Regolamento dell’acquedotto anno 1998
– Regolamento di Polizia idraulica
non disciplinano la fattispecie in esame e, pertanto, non risultano di supporto
Ad oggi il servizio idrico comunale è stato affidato ad Alfa S.r.l., ente gestore del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese. Il regolamento adottato dalla società nel 2016 disciplina espressamente la fattispecie oggetto del presente quesito e, in particolare, l’art. 10 norma i prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico. Si riporta di seguito il testo della disposizione:
ART 10 PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO – REG. ALFA SRL
È rigorosamente vietato:
L’accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico comporta l’applicazione della penale prevista dall’art. 51 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà inoltre alla denuncia del fatto alle Autorità competenti. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b).
Premesso tutto ciò, a parere della scrivente, l’eventuale accertamento dell’illecito amministrativo, previsto dalle richiamate disposizioni statali, presuppone necessariamente una preventiva valutazione tecnica da parte dell’Ente gestore, nella fattispecie Alfa S.r.l. Solo qualora la fattispecie sia da loro qualificata come una situazione di “particolare gravità”, allora potranno essere applicate le sanzioni amministrative. È corretta questa interpretazione?
Infine, qualora la fattispecie sia tale, si chiede quale sia l’Autorità competente (per eventuali ricorsi e per gli introiti).
RISPOSTA
La risposta, in sintesi è….
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