Venerdì 17 luglio 2026
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Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

Gli esperti di Anci Risponde chiariscono i termini di principio.

DOMANDA

È pervenuta una segnalazione, sottoscritta da cittadini, in merito al prelievo di acqua proveniente da una fontanella pubblica per finalità private. Il fatto avverrebbe attraverso verosimilmente una conduttura collegata direttamente alla fontanella per annaffiare un orto privato. La fontanella, dotata di un rubinetto, verrebbe intenzionalmente lasciata aperta per consentire tale attingimento.

Il fatto, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione nr. 34455 del 20/07/2018, potrebbe essere qualificato come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 17 RD nr.1775/1933 – art. 23 del D.lgs. 152/1999 e art. 96 co.4 del D.lgs. nr. 152/2006.

I regolamenti comunali in materia ossia:

–   Regolamento dell’acquedotto anno 1998

–   Regolamento di Polizia idraulica

non disciplinano la fattispecie in esame e, pertanto, non risultano di supporto

 

Ad oggi il servizio idrico comunale è stato affidato ad Alfa S.r.l., ente gestore del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese. Il regolamento adottato dalla società nel 2016 disciplina espressamente la fattispecie oggetto del presente quesito e, in particolare, l’art. 10 norma i prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico. Si riporta di seguito il testo della disposizione:

ART 10 PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO – REG. ALFA SRL

È rigorosamente vietato:

  1. a) prelevare acqua dalle fontane e rubinetti pubblici, per usi diversi dall’alimentazione, dagli usi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicare alle bocche delle fontane e dei rubinetti tubi di gomma o altro materiale equivalente allo scopo di convogliare l’acqua;
  2. b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché dagli impianti destinati al lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
  3. c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento di incendi.

L’accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico comporta l’applicazione della penale prevista dall’art. 51 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà inoltre alla denuncia del fatto alle Autorità competenti. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Premesso tutto ciò, a parere della scrivente, l’eventuale accertamento dell’illecito amministrativo, previsto dalle richiamate disposizioni statali, presuppone necessariamente una preventiva valutazione tecnica da parte dell’Ente gestore, nella fattispecie Alfa S.r.l.  Solo qualora la fattispecie sia da loro qualificata come una situazione di “particolare gravità”, allora potranno essere applicate le sanzioni amministrative. È corretta questa interpretazione?

Infine, qualora la fattispecie sia tale, si chiede quale sia l’Autorità competente (per eventuali ricorsi e per gli introiti).

RISPOSTA

La risposta, in sintesi è….

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