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Sanatoria edilizia: il silenzio-assenso sulla SCIA ex art. 36-bis del Testo unico prevale in assenza di autotutela del Comune

Il Consiglio di Stato chiarisce che, decorso il termine previsto dalla disciplina del “Salva casa” senza un diniego definitivo dell’amministrazione, il titolo abilitativo si forma per effetto del silenzio-assenso e non può essere rimesso in discussione se il Comune non esercita l’autotutela.
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Il silenzio-assenso previsto dall’art. 36-bis, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal decreto “Salva casa”, determina la formazione del titolo abilitativo in sanatoria quando, dopo la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, il Comune non conclude il procedimento con un provvedimento espresso né interviene in autotutela.

È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 05537/2026, pubblicata il 9 luglio 2026 (ricorso n. 01040/2026), che ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR Campania relativa alla formazione del titolo edilizio per effetto del decorso del termine procedimentale.

Secondo il Collegio, la disciplina introdotta dall’art. 36-bis del Testo unico edilizia attribuisce rilevanza al comportamento successivo dell’amministrazione: qualora il Comune avvii il procedimento di rigetto, ma, a seguito delle osservazioni dell’interessato, non adotti un diniego definitivo entro il nuovo termine previsto dalla legge, si determina la conclusione positiva del procedimento per silenzio-assenso.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il mancato esercizio dei poteri amministrativi successivi alla scadenza del termine. Una volta maturato il silenzio-assenso, infatti, l’amministrazione non può semplicemente disconoscere gli effetti della sanatoria, ma deve eventualmente procedere attraverso gli strumenti dell’autotutela, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previste dalla legge.

La sentenza precisa inoltre che la nuova procedura di sanatoria prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 può superare una precedente istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del medesimo Testo unico, quando la fattispecie viene ricondotta al nuovo regime introdotto dal decreto “Salva casa”.

Il principio ribadito dai giudici amministrativi è dunque quello della stabilizzazione degli effetti del silenzio-assenso: una volta decorso inutilmente il termine previsto dalla normativa speciale e in assenza di un tempestivo intervento in autotutela, il titolo abilitativo formatosi per legge non può essere rimesso in discussione dall’amministrazione.

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