Lunedì 20 luglio 2026
Lunedì 20 luglio 2026

Società consociata

Home > Diritto e Appalti > Appalti > Anac: verifica dei requisiti, stop alle deleghe a soggetti privati

Anac: verifica dei requisiti, stop alle deleghe a soggetti privati

Le stazioni appaltanti devono svolgere direttamente i controlli sugli aggiudicatari. Vietato affidare a terzi l’acquisizione della documentazione
giornale dei comuni

Con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) richiama le stazioni appaltanti al rispetto delle regole nella verifica dei requisiti degli operatori economici, chiarendo che tali attività non possono essere delegate a soggetti privati esterni.

L’intervento nasce dall’attività di vigilanza dell’Autorità, che ha evidenziato una prassi irregolare: alcune amministrazioni affidavano a operatori economici terzi il compito di acquisire documentazione necessaria, come certificati del casellario giudiziale o attestazioni antimafia. In questi casi, il soggetto privato agiva per conto della stazione appaltante, raccogliendo i documenti presso gli enti competenti e trasmettendoli successivamente all’amministrazione per le valutazioni di rito.

Una modalità operativa che, secondo Anac, contrasta con la normativa vigente. Già con la delibera n. 116, approvata lo stesso giorno, l’Autorità ha ribadito che la verifica dei requisiti — sia nella fase di acquisizione dei documenti sia in quella di valutazione — rientra tra le attività proprie e non delegabili della stazione appaltante, in quanto parte integrante del procedimento di affidamento dei contratti pubblici.

Il controllo dei requisiti deve avvenire attraverso il sistema FVOE 2.0, destinato a garantire una piena interoperabilità tra le banche dati pubbliche e a semplificare le verifiche in modo diretto e trasparente.

Anac sottolinea inoltre i rischi legati al ricorso a soggetti terzi: da un lato, gli enti che rilasciano la documentazione potrebbero non essere in grado di verificare l’identità reale del richiedente; dall’altro, restano dubbi sulla corretta gestione dei dati personali, in particolare sulla consapevolezza degli interessati rispetto al trattamento effettuato anche da soggetti diversi dalla stazione appaltante.

Per queste ragioni, l’Autorità ribadisce l’irregolarità di tali pratiche e invita le amministrazioni a conformarsi alle disposizioni, garantendo che le verifiche sui requisiti siano svolte esclusivamente in proprio.

Il Comunicato del Presidente

Comunicato n. 8 del 1 aprile 2026.pdf0.14MB

Articoli Correlati

tribunale

Contributi culturali, l’accessibilità fisica non basta per il punteggio premiale

Il TAR Sardegna stabilisce che ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali per l'inclusione nei bandi pubblici non è sufficiente la mera menzione dell'accessibilità strutturale dei luoghi, occorrendo l'indicazione di specifiche...
appalti direttore lavoro

Appalti, l’equivalenza dei CCNL va verificata tra contratti collettivi: il superminimo non basta

Il Consiglio di Stato chiarisce che le tutele economiche e normative previste dal contratto indicato dalla stazione appaltante rappresentano la soglia minima inderogabile e non possono essere compensate da trattamenti...
tribunale

Farmacia comunale, nessun diritto automatico al riequilibrio della concessione

Il Consiglio di Stato (Sez. III), con la sentenza n. 5557/2026 pubblicata il 10 luglio 2026 nel giudizio R.G. n. 854/2025, ha chiarito che il concessionario di un servizio pubblico...

ANCI Risponde