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Via: nessuna formazione del silenzio-assenso per il concerto del Mic

Il Tar Lazio chiarisce che la natura pluristrutturata del procedimento di valutazione di impatto ambientale richiede sempre un atto espresso, in linea con la normativa eurounitaria.
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Il Tar Lazio, con la sentenza n. 12383/2026, ha fatto chiarezza sugli effetti dell’inerzia amministrativa nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via) per i progetti Pnrr-Pniec. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’atto di concerto del ministero della Cultura (Mic) non può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241/1990.

Il Collegio ha sottolineato che, pur in presenza di una disciplina volta ad accelerare i procedimenti, la natura necessariamente espressa della decisione finale — derivante da norme di derivazione eurounitaria — impone un provvedimento che includa l’espresso concerto del Mic. Di conseguenza, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) non può pronunciarsi definitivamente sull’istanza di Via in assenza di tale atto.

Nella pronuncia, il tribunale ha ribadito che, nonostante i ritardi, la gestione delle istanze deve avvenire nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti Pnrr-Pniec. Il Tar ha quindi ordinato al Mase di concludere il procedimento entro un termine perentorio di 120 giorni, condannando l’amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, come previsto dall’articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152/2006.

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