Il Tar Lazio, con la sentenza n. 12383/2026, ha fatto chiarezza sugli effetti dell’inerzia amministrativa nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via) per i progetti Pnrr-Pniec. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’atto di concerto del ministero della Cultura (Mic) non può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha sottolineato che, pur in presenza di una disciplina volta ad accelerare i procedimenti, la natura necessariamente espressa della decisione finale — derivante da norme di derivazione eurounitaria — impone un provvedimento che includa l’espresso concerto del Mic. Di conseguenza, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) non può pronunciarsi definitivamente sull’istanza di Via in assenza di tale atto.
Nella pronuncia, il tribunale ha ribadito che, nonostante i ritardi, la gestione delle istanze deve avvenire nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti Pnrr-Pniec. Il Tar ha quindi ordinato al Mase di concludere il procedimento entro un termine perentorio di 120 giorni, condannando l’amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, come previsto dall’articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152/2006.