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Concessioni di beni pubblici: nullo il diritto di prelazione del concessionario uscente in contrasto con la concorrenza

Il TAR Lazio chiarisce che le clausole che garantiscono vantaggi al precedente gestore violano i principi europei sulle gare pubbliche e non possono ostacolare il libero confronto tra operatori economici.
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Concessioni pubbliche, il concessionario uscente non può vantare diritti di prelazione

Le concessioni di beni pubblici economicamente sfruttabili e caratterizzati da scarsità della risorsa devono essere assegnate attraverso procedure competitive, senza possibilità di riconoscere vantaggi al concessionario uscente. È questo il principio ribadito dal TAR Lazio – Roma, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 12396/2026, pubblicata il 7 luglio 2026, che ha respinto il ricorso promosso contro un provvedimento comunale di rimozione di impianti pubblicitari installati su suolo pubblico.

Il Collegio ha affermato che una clausola convenzionale che attribuisca al precedente concessionario un diritto di prelazione o un diritto di mantenimento del servizio alla scadenza del rapporto è incompatibile con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell’Unione europea e deve essere considerata nulla.

Secondo il TAR, infatti, quando una concessione riguarda un bene pubblico suscettibile di valorizzazione economica e qualificabile come “risorsa scarsa”, trovano applicazione i principi derivanti dall’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein). La scelta del concessionario deve quindi avvenire tramite una procedura selettiva che garantisca trasparenza, apertura del mercato e parità di trattamento tra gli operatori.

La sentenza richiama anche l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2010, che vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni e impedisce di attribuire vantaggi al prestatore uscente. Di conseguenza, una previsione pattizia che riconosca un diritto di prelazione al precedente concessionario determina una restrizione della concorrenza e si pone in contrasto con una norma imperativa, configurando una causa di nullità ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, del codice civile.

Il TAR ha inoltre precisato che, alla scadenza della concessione, il precedente titolare non può vantare né un’aspettativa al rinnovo del rapporto né un diritto di insistenza sui beni pubblici utilizzati. L’eventuale prosecuzione dell’utilizzo del bene senza un nuovo titolo concessorio avviene senza fondamento giuridico e non genera un affidamento tutelabile.

Nella stessa pronuncia il Collegio ha rilevato la nullità della costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente per difetto di procura speciale alle liti, richiamando il principio secondo cui, nel processo amministrativo, la procura generale non è sufficiente per la valida costituzione della parte. Tale vizio comporta l’inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati dall’amministrazione.

La decisione conferma quindi che la tutela della concorrenza prevale sulle clausole negoziali che attribuiscono posizioni privilegiate al concessionario uscente, imponendo alle amministrazioni il ricorso a procedure selettive per l’affidamento di beni pubblici economicamente rilevanti.

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