Con la sentenza n. 12382/2026, pubblicata il 6 luglio 2026, il TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, ha ribadito il principio secondo cui, in materia di abusivismo edilizio, la mancata tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione determina il consolidamento dei suoi effetti e impedisce di contestare successivamente la legittimità degli atti meramente conseguenziali, salvo la presenza di vizi propri di questi ultimi.
Il Collegio ha chiarito che tra l’ingiunzione di demolizione e i successivi provvedimenti di demolizione d’ufficio e acquisizione gratuita al patrimonio comunale sussiste un rapporto di necessaria consequenzialità: gli atti successivi costituiscono infatti applicazione vincolata delle determinazioni già adottate dall’amministrazione. Di conseguenza, una volta divenuto inoppugnabile l’ordine di ripristino, non è possibile utilizzare il ricorso contro gli atti esecutivi per riaprire questioni relative alla natura abusiva delle opere o alla legittimità dell’originario provvedimento demolitorio.
Secondo il TAR, consentire una simile possibilità comporterebbe una sostanziale elusione dei termini per impugnare l’ordine di demolizione, permettendo al destinatario dell’abuso di riproporre contestazioni già definitivamente precluse.
La sentenza ha inoltre confermato che le esigenze abitative, familiari o lavorative non possono legittimare la permanenza di opere realizzate senza titolo edilizio. Il diritto all’abitazione, pur riconosciuto tra i diritti fondamentali della persona, non prevale sull’interesse pubblico alla tutela del territorio, dell’ambiente e del corretto assetto urbanistico.
Il giudice amministrativo ha ricordato anche che l’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e situazione privata del destinatario, né una motivazione rafforzata fondata sul tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso degli anni, infatti, non può generare un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione edilizia illegittima.
Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto quindi in parte inammissibili e comunque infondate le censure proposte contro i provvedimenti successivi all’ordine di demolizione, confermando la legittimità dell’azione amministrativa e respingendo il ricorso.
Estremi della decisione: TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, sentenza 6 luglio 2026, n. 12382/2026 (Reg. Prov. Coll.), ricorso n. 6146/2024.