I confini degli obblighi di verifica in capo ai comuni nel rilascio dei titoli abilitativi e i presupposti per configurare una responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione sono al centro della sentenza n. 01002/2026, pubblicata il 3 luglio 2026 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), nell’ambito del ricorso n. 00818/2023.
Il giudice amministrativo ha delineato due importanti principi di diritto riguardanti l’attività urbanistica e la tutela del legittimo affidamento.
I limiti dell’istruttoria sui titoli edilizi
Il nucleo della decisione chiarisce l’estensione dei doveri istruttori dell’ente locale: nel procedimento di rilascio di una concessione edilizia o di un titolo abilitativo, l’amministrazione comunale è tenuta esclusivamente a verificare la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento. Questo include la verifica della sussistenza materiale di un accesso dell’immobile alla via pubblica, ma non si estende ad accertamenti complessi di natura civilistica.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal collegio:
- l’ente pubblico non ha l’obbligo di ricostruire le vicende relative alla titolarità giuridica delle aree di accesso o di indagare su eventuali limitazioni negoziali al diritto di costruire;
- la clausola di salvezza dei diritti dei terzi, implicitamente o esplicitamente apposta al titolo, garantisce che i rapporti privatistici restino impregiudicati, rimandando la risoluzione delle controversie reali o personali alla competente sede civile.
Di conseguenza, la PA non può essere ritenuta responsabile per aver prestato fede alle rappresentazioni grafiche e documentali allegate dal richiedente, qualora queste si rivelino non conformi alla reale situazione giuridica del bene.
Presupposti della responsabilità aquiliana e onere della prova
Il secondo principio cardine attiene alla configurabilità della colpa dell’apparato amministrativo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, in relazione a una presunta condotta omissiva.
Il tribunale ha evidenziato che:
- l’inerzia della pubblica amministrazione non è configurabile se il privato non ha provveduto a segnalare tempestivamente la situazione di impedimento o a sollecitare l’esercizio dei poteri pubblicistici di ripristino della viabilità;
- l’onere della prova grava sul danneggiato, il quale deve dimostrare che l’amministrazione fosse pienamente consapevole dell’ostruzione della strada e che abbia intenzionalmente o colposamente omesso di intervenire;
- il dovere di vigilanza dell’ente locale sulla transitabilità delle strade non può tradursi in un controllo assoluto e costante di ogni singola via, in particolare se a fondo chiuso, la cui fruibilità deve essere monitorata e segnalata dai soggetti direttamente interessati.
Sulla base di tali elementi, il T.A.R. Sardegna ha respinto l’istanza risarcitoria, ribadendo che la cristallizzazione del danno derivante dalla decadenza di un titolo edilizio non può essere imputata a colpa dell’amministrazione se l’impedimento oggettivo deriva da una lite civilistica estranea all’ente e mai formalmente rappresentata dal privato.