La tutela rigorosa del patrimonio naturalistico e la sicurezza della circolazione pedonale costituiscono elementi preponderanti rispetto agli interessi economici privati, giustificando la limitazione e il contingentamento del traffico veicolare da parte delle amministrazioni locali. Questo è il principio di diritto confermato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, con la sentenza n. 00994/2026 pubblicata il 1 luglio 2026 (sul ricorso n. 00610/2025).
I giudici amministrativi hanno chiarito che i provvedimenti volti a regolamentare e limitare l’accesso dei veicoli a motore in aree di particolare pregio ambientale sono pienamente legittimi, purché rispondano a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
I cardini del principio giuridico
Il Tar ha delineato i confini della discrezionalità amministrativa nella gestione delle strade situate all’interno dei siti di interesse comunitario (Sic), evidenziando i seguenti punti:
- prevalenza dell’interesse pubblico: la necessità di salvaguardare habitat delicati dal degrado e dal compattamento del suolo causato dai mezzi a motore giustifica l’imposizione di divieti di transito stabili;
- proporzionalità delle misure: le restrizioni non violano il principio di proporzionalità se l’amministrazione prevede un regime flessibile, come la concessione di deroghe orarie o numeriche per le attività economiche locali;
- presenza di alternative: la legittimità del divieto è rafforzata dalla presenza di vie d’accesso alternative per utenti e dipendenti, dimostrando che l’azione pubblica non azzera la libertà d’impresa ma la conforma alla tutela del territorio.
In conclusione, l’azione del comune è stata ritenuta immune da vizi di irragionevolezza: quando l’esigenza di protezione ambientale è evidente e i flussi veicolari rischiano di compromettere in modo irreversibile l’ecosistema costiero, l’ente locale ha il potere-dovere di intervenire regolando gli accessi.