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TARI per le case vacanze : il Comune può disciplinare una tariffa speciale per i B&B

L’evoluzione della giurisprudenza sulla tari per le attività ricettive
giornale dei comuni

Ai fini della determinazione della tariffa rifiuti, il Comune può del tutto legittimamente stabilire una differenziazione tra l’attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. Con nota del 15 marzo 2016, l’IFEL fornisce alcune indicazioni in merito alla tariffa sui rifiuti da applicare alla specifica attività ricettiva dei bed & breakfast, anche alla luce della sentenza n. 16972/2015 della Corte di Cassazione che, per la prima volta, si è pronunciata in modo specifico sulla disciplina applicabile a questa particolare categoria di attività.

In precedenza, in ragione di una giurisprudenza di merito alquanto sporadica, l’indicazione costantemente fornita da IFEL ai Comuni richiedenti è stata orientata alla inopportunità di equiparare il B&B ad un albergo, accompagnata dalla possibilità di prevedere una tariffa apposita che tenga conto della potenzialità di produzione dei rifiuti da parte di tale tipologia di struttura, sicuramente maggiore di una civile abitazione. In assenza di un’apposita tariffa deliberata dal Comune in relazione a tali specifiche attività ricettive, l’IFEL consigliava di applicare la tariffa dell’utenza domestica.

La sentenza n. 16972/2015 ha confermato tale orientamento: il Comune può del tutto legittimamente, ai fini della determinazione delle tariffe TARSU (ma i contenuti e il disposto della sentenza possono essere pacificamente estesi ai regimi TARES e TARI), stabilire una differenziazione tra l’attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria.

L’attività di B&B dà luogo ad un’attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale. Deve pertanto ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per il particolare uso che si fa dell’immobile, considerando e potendo verificare in concreto la fornitura da parte del proprietario di servizi come cambio biancheria, pulizia dei locali, fornitura di materiale di consumo, che sono riferibili non solo al proprietario ma anche ad altri ospiti.

Tutto il prelievo sui rifiuti si basa sul concetto di “potenzialità” di produzione dei rifiuti, pertanto l’elemento dirimente ai fini della classificazione dei locali per la quantificazione del prelievo sui rifiuti è l’esistenza di un’attività di B&B che di per sé è suscettibile di un utilizzo dei servizi maggiore rispetto a quelli di un’utenza domestica, salva comunque la prova contraria a carico del contribuente.

In definitiva, essendo l’imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti (in base al principio “chi inquina paga”), deve ritenersi legittima, ad avviso della Corte, la determinazione del Comune di prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione e alberghi che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi.

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it

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