L’accesso ai servizi abitativi transitori non può essere riconosciuto in presenza di una generica difficoltà abitativa, ma richiede l’accertamento di una situazione di grave emergenza abitativa, secondo una valutazione rigorosa dei requisiti previsti dalla normativa regionale e delle condizioni complessive del richiedente.
È il principio affermato dal TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza 7 luglio 2026, n. 03583/2026, che ha respinto il ricorso contro il diniego opposto da un Comune alla richiesta di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (SAT) previsti dall’art. 23, comma 13, della legge regionale Lombardia n. 16/2016.
Secondo il Collegio, tali strumenti hanno natura eccezionale e sono destinati a fronteggiare situazioni nelle quali il nucleo familiare abbia perso la precedente sistemazione abitativa o versi in condizioni di effettiva e grave necessità, non potendo essere utilizzati come risposta ordinaria a qualsiasi condizione di disagio.
Il TAR ha precisato che la nozione di “grave emergenza abitativa” costituisce il presupposto indispensabile per l’accesso al servizio e deve essere verificata attraverso un’istruttoria complessiva, considerando non soltanto la dichiarazione del richiedente, ma anche gli elementi anagrafici, reddituali e familiari disponibili.
In particolare, la sentenza evidenzia che, ai fini della valutazione della domanda, assume rilievo la corrispondenza tra la composizione del nucleo familiare risultante dagli atti amministrativi e quella indicata nella documentazione economica presentata, come l’attestazione ISEE. Eventuali incongruenze possono incidere sulla corretta rappresentazione della situazione personale e patrimoniale del richiedente.
Il giudice amministrativo ha inoltre richiamato il principio secondo cui, considerata la limitatezza delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica rispetto alla vastità delle esigenze sociali, le amministrazioni devono applicare criteri rigorosi nella selezione degli aventi diritto, così da garantire priorità alle situazioni di effettiva fragilità abitativa.
La decisione ribadisce quindi che i servizi abitativi transitori non costituiscono una misura generalizzata di sostegno al disagio economico, ma uno strumento mirato per affrontare condizioni straordinarie e comprovate di emergenza, da valutare caso per caso sulla base di un quadro istruttorio completo.